Santena, il testo integrale del protocollo d’intesa per la circonvallazione di Villastellone

SANTENA – 18 aprile 2009 – Di seguito il testo integrale del protocollo d’intesa per la circonvallazione di Villastellone. Si tratta di un atto che inciderà sul territorio cittadino. La stipula è avvenuta il 24 marzo scorso a Villastellone, presso il municipio. Erano presenti: Antonino Saitta, presidente della Provincia di Torino; Benedetto Nicotra, sindaco di Santena e Giovanni Pollone, sindaco di Villastellone.

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Protocollo d’intesa

Premesso

Che la Società Fiat Partecipazioni spa, con sede in via Nizza, 10100 Torino, ha titolo edificatorio sui terreni ubicati nel Comune di Santena e individuati al Fg n° 13, mappali n° 231, 157, 181, 240, 159, 160, 162, 163, 230, 226, 227, 228, 229, 224, 223, 225, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 221, 222, 232, 233, 234, 235, 212, 213, 214, 211, 235, 213, e nel Comune di Villastellone, individuati al Fg. n° 6, mappali n° 209, 210, 211, 95, 213, 297, 205.

Che il vigente Piano regolatore generale comunale di Santena approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione Gr n° 10-15219 del 30 marzo 2005 caratterizza i suddetti mappali con l’area normativa a vocazione produttiva Ipr 6 “Aree produttive di riordino”, soggetta a permesso di costruire secondo i parametri urbanistici definiti al comma 4, articolo 23 delle norme di attuazione:
-“indice di utilizzazione fondiaria = 0,60mq/mq;
-rapporto di copertura = 50% della superficie fondiaria di pertinenza;
-altezza massima delle costruzioni = 12 m (sotto catena);
-distanza dai confini = 5 m – dai fabbricati = 10 m – dalle strade 10 m /salve diverse prescrizioni)”.

Che il vigente Piano regolatore generale comunale di Villastellone approvato con deliberazione Gr n° 68-25267 del 06/12/1988 e successivamente modificato con due Varianti strutturali approvate, rispettivamente, con deliberazioni Gr n° 18-20536 del 30/06/1997 e n° 11-04903 caratterizza i suddetti mappali con l’area normativa a vocazione produttiva Ic3, “Impianti esistenti confermati” sulla quale sono ammessi interventi di mantenimento, di trasformazione e/o d’ampliamento degli stabilimenti esistenti.

Che il Piano territoriale di coordinamento – Ptc – della Provincia di Torino, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n° 291-26243 del 01/08/2003, ha previsto tra le opere di interesse sovra comunale, la circonvallazione del Comune di Villastellone che collega la S.P. n° 122 con la ex S.S. 393. Della medesima è stato predisposto il progetto preliminare, redatti per la Provincia dal servizio provinciale Grandi infrastrutture viabilità. Come si evince dallo stralcio del suddetti progetto preliminare allegato al presente atto, l’opera interessa per un breve tratto i terreni di proprietà della società Fiat Partecipazioni Spa siti nel Comune di Santena e nel Comune di Villastellone. Che, pur non essendo il tracciato proposto coerente con quello riportati sul Ptc, al punto 11.5 dell’art. 11 “Norme a contenuto prescrittivo” delle norme di attuazione del Ptc è citato: “Dalla data di approvazione del Ptc i Comuni non possono adottare varianti al Prg che contengano previsioni in contrasto con le indicazioni planimetriche di “nuovi tracciati” riportate sulle tavole della viabilità; è tuttavia possibile proporre modifiche ai tracciati previsti a condizioni che siano assicurate le funzioni di collegamento ipotizzate dal Ptc, …“

Che per la realizzazione della circonvallazione di Villastellone si rende opportuno stipulare un apposito Protocollo d’intesa tra la Provincia di Torino, il Comune di Santena, il Comune di Villastellone per definire le modalità di realizzazione dell’opera, di adeguamento degli strumenti urbanistici e di cessione alla Provincia delle aree interessate dall’intervento viabile.

Tutto ciò premesso e considerato

L’anno 2009, il giorno 24 del mese di marzo in Villastellone, tra:
-la Provincia di Torino, partita Iva – CF 01907990012 nella persona del presidente dott. Antonino Saitta, nato a Raddusa (Ct) il 15/07/1950, per la carica domiciliare in Torino preso la sede di via Maria Vittoria 12, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di giunta n° 26/10598 del 10/03/2009;
-il Comune di Santena, partita Iva – CF 82000790012 nella persona del sindaco Benedetto Nicotra, nato a Catania il 06/11/1953, per la carica domiciliato in Santena, presso il palazzo municipale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Giunta n° 45 del 23/03/2009;
-il Comune di Villastellone, Partita Iva – CF 01791460015, nella persona del Sindaco Giovanni Pollone, nato a Villastellone il 06/02/1942, per la carica domiciliato in Villastellone, presso il palazzo municipale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Giunta n° 27 del 16/03/2009.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Importanza delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.

Articolo 2
Descrizione sommaria dell’opera pubblica

Il progetto preliminare della “Circonvallazione di Villastellone” prevede un’intersezione con rotatoria sulla S.P. 122, l’attraversamento dell’area di proprietà della Fiat, il sottopasso della linea ferroviaria Torino-Savona e a mezzo di una rotatoria il collegamento con la ex S.S. n° 393.
Come indicato dalle tavole allegate alla presente (stralcio al progetto preliminare) la sede stradale occupa una porzione dei mappali di proprietà della Fiat, per una superficie presenta di metri quadrati 17.300 composta da metri quadrati 8.600 per sedime stradale, e metri quadrati 8.700 come reliquato, siti parte nel Comune di Santena e parte nel Comune di Villastellone.

Articolo 3
Variante al Piano regolatore generale del Comune di Santena

Il tracciato della circonvallazione di Villastellone, sarà individuato nel Piano regolatore generale comunale vigente, per quanto di competenza, con l’ausilio della variante semplificata ai sensi del Dpr 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, individuando una fascia di rispetto pari a 10 metri nel tratto compreso tra la S. P. n° 122 e la linea ferroviaria Torino-Savona.

Inoltre i mappali di proprietà di Fiat Partecipazioni spa, non interessati dall’infrastruttura, saranno assoggettati a obbligo di strumento urbanistico esecutivo – Sue – contraddistinto con l’acronimo Ipr6 che il Comune di Santena delimiterà nel Piano regolatore generale comunale vigente, con lo strumento della variante parziale, ai sensi del comma 7, dell’art. 17 della legge regionale 56/77 e s.m.i., attuando la rilocalizzazione dell’area a Servizio in ambiti che rendano meglio fruibili la stessa.

Il Sue soprarichiamato conterrà i seguenti parametri urbanistici – edilizi previsti al comma 8 dell’articolo 23 delle Norme di attuazione del Piano regolatore generale comunale generale, di seguito citati:
-“Indice di utilizzazione territoriale 0,4 mq/mq.
-Rapporto di copertura e altezze delle costruzioni come al precedente 4° comma; il calcolo della superficie fondiaria deve avvenire detraendo dalla superficie territoriale sia la superficie dei servizi pubblici di cui al punto successivo sia quella relativa alle varie viabilità previste dal Piano regolatore generale comunale all’interno di Sue.
-Assicurare i servizi pubblici nella misura indicata sulle tavole P3 di Piano regolatore generale comunale e comunque non inferiore al 25% della superficie territoriale, con possibilità di modificare l’ubicazione senza comportarne variante e potranno esser assegnate ad ogni singolo lotto. La maggior quantità di servizi richiesto rispetto alla regolamentare (20% della superficie territoriale) è dovuta alla necessità di un generale riequilibrio delle carenze in atto nelle varie aree;
-L’ubicazione dei servizi dovrà essere preferibilmente in adiacenza degli insediamenti di pertinenza e/o lungo le strade di adduzione agli stessi.
-E’ ammesso attuare più piani esecutivi convenzionati anche per comparti e non solo per comparti aventi una superficie minima non inferiore a metri quadrati 10.000. In tal caso i servizi previsti dovranno essere assicurati proporzionalmente; le residuo porzioni di comparto potranno comunque esser attuate, anche se di dimensioni inferiori a 10.000 metri quadrati, attraverso strumenti urbanistici esecutivi subordinati, assicurando la necessario dotazione di viabilità e servizi, in perfetta armonia e omogeneità con le previsioni del comparto principale.
-E’ consentito apportare contenute modifiche ai tracciati viari di distribuzione o al perimetro delle aree assoggettate a Sue, senza incrementare la superficie territoriale complessiva e senza che ciò costituisca variante.
-Le aree a servizi pubblici possono essere dismesse direttamente in sito e/o nell’ambito delle aree a servizi pubblici previste dal piano, mediante acquisizione diretta da parte dei soggetti attuatori e relativa dismissione”.

Articolo 4
Variante al Piano regolatore generale del Comune di Villastellone

Il tracciato della circonvallazione di Villastellone, sarà individuato nel Piano regolatore generale comunale vigente, per quanto di competenza, con l’ausilio della variante semplificata ai sensi Dpr 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità” individuando una fascia di rispetto pari a 10 metri nel tratto compreso tra la S.P. n° 122 e la linea ferroviaria Torino-Savona ed una fascia di rispetto di 30 metri nel tratto di circonvallazione compreso tra la linea ferroviaria e la ex S.S. 393.

Articolo 5
Impegni della Provincia di Torino

La Provincia di Torino si impegna alla realizzazione dell’opera in oggetto per la quale è prevista l’acquisizione di aree di proprietà della Società Fiat Partecipazioni Spa (per una superficie pari all’impronta del tracciato stradale e delle relative porzioni residuali non utilizzabili) che, ai sensi del Dpr 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, potranno anche esser acquisite con procedure di accordo bonario, a pressi concordati tra le parte.
La Provincia di Torino si impegna inoltre a fornire il materiale progettuale e cartografico, completo degli elaborati grafici e tecnici, necessario alla predisposizione delle varianti urbanistiche all’abitato di Villastellone e Santena.
La Provincia di Torino si impegna a definire ed inserire nella revisione del Ptc – Piano territoriale di coordinamento – attualmente in corso, il tracciato della circonvallazione Ovest di Santena con relativo ponte sul Banna.

Articolo 6
Impegni del Comune di Santena

Il Comune di Santena si impegna a trasferire alla Provincia di Torino, il contributo statale assegnato per la realizzazione del ponte in virtù del Dm Economia e finanze n° 0021283 del 18 marzo 2005 per un importo complessivo residuo di euro 496.786,92.

Il Comune di Santena si impegna a inserire il nuovo tracciato stradale con l’ausilio della variante semplificata ai sensi del Dpr 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, individuando una fascia di rispetto pari a dieci metri nel tratto compreso tra la S.P. n° 122 e la linea ferroviaria Torino-Savona.

Si impegna altresì ad assoggettare i mappali di proprietà di Fiat Partecipazioni Spa all’obbligo di Strumento urbanistico esecutivo – Sue – contraddistinto con l’acronimo Ipr6 che il Comune di Santena delimiterà nel Piano regolatore generale comunale vigente, con lo strumento della variante parziale ai sensi del comma 7, dell’articolo 17 della legge regionale 56/77 e s.m.i., attuando la rilocalizzazione dell’area a servizio in ambiti che rendano meglio fruibili la stessa.

Articolo 7
Impegni del Comune di Villastellone

Il tracciato della circonvallazione di Villastellone sarà individuato nel piano regolatore generale comunale vigente, per quanto di competenza, con l’ausilio della variante semplificata ai sensi del Dpr 237/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, individuando una fascia di rispetto pari a 10 metri nel tratto compreso tra la S.P. ° 122 e la linea ferroviaria Torino-Savona e una fascia di rispetto di 30 metri nel tratto di circonvallazione compreso tra la linea ferroviaria e la ex S.S. 393.

Articolo 8
Spese

Le spese inerenti i frazionamenti saranno a totale carico della Provincia di Torino.

Articolo 9
Rinvio a norma di legge

Per quanto non contenuto nel presente Protocollo d’intesa si f riferimento alle leggi Statali e Regionali e ai Regolamenti in vigore ed in particolare alle Leggi n° 1150 del 17/08/1942, legge Regionale n° 56 del 05/12/1977 e s.m.i. e Dpr 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”.

Articolo 10
Risoluzione controversie

Ogni eventuale vertenza giudiziaria derivante del presente Protocollo d’intesa sarà deferita alla cognizione del tribunale di Torino

Torino, 24 marzo 2009

Il Presidente della Provincia di Torino
Antonino Saitta

Il Sindaco del comune di  Santena
Benedetto Nicotra

Il Sindaco del Comune di Villastellone
Giovanni Pollone