Santena, Ici, per il difensore civico chi ha pagato somme eccedenti un quarto della sanzione potrà chiedere rimborso

SANTENA – 30 maggio 2009 – Il Difensore Civico della Provincia di Torino  ha scritto la parola fine alla vicenda relativi agli avvisi di accertamento Ici. Un buon numero di santenesi – con istanza diretta sia al Garante per il Contribuente che al Difensore Civico della Provincia di Torino – avevano richiesto un parere sulla legittimità di avvisi di accertamento Ici  loro notificati dal Concessionario del Comune di Santena.
La missiva del difensore civico ripercorre la vicenda e, nelle conclusioni, riporta: «Il contribuente potrebbe, qualora abbia provveduto nei 60 giorni al pagamento di quanto richiesto con l’accertamento, richiedere il rimborso delle somme pagate come sanzioni  eccedenti ¼ della sanzione irrogata. E’ vero che il Comune potrebbe opporre la definitività dell’accertamento, ma è da ritenere che prevalga la considerazione che il Concessionario ha male applicato il Regolamento comunale».
Di seguito i documenti e le informazioni relative agli sviluppi della vicenda: la comunicazione del sindaco Nicotra, letta nella seduta del consiglio comunale del 25 maggio scorso; la lettera del Difensore Civico della Provincia di Torino; il commento alla vicenda di Bruno Ferragatta, capogruppo dell’Unione Centrosinistra Santena che nei mesi scorsi ha sollevato la vicenda.

SANTENA-ICI

**

In apertura di seduta del consiglio comunale del 25 maggio scorso il sindaco ha letto la seguente comunicazione.

Oggetto: risposta agli articoli apparsi sui quotidiani e settimanali locali.

Nelle ultime settimane sono apparsi alcuni articoli su quotidiani e settimanali locali circa la richiesta di intervento del garante del contribuente in merito all’emissione di avvisi Ici.

Per quanto concerne il primo problema sollevato, e precisamente “L’applicazione delle sanzioni senza che la variazione delle rendite fossero state notificate dal catasto al contribuente” si precisa, che tutti i provvedimenti allegati all’istanza presentata al garante,si riferiscono a omessa comunicazione di unità immobiliare/i versamento/i dell’imposta dovuta.

Come è noto nel 1999, il Comune di Santena nell’ambito della potestà regolamentare in materia di Ici, ha soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione o denuncia, ed ha introdotto l’obbligo di presentazione della comunicazione, per acquisti, cessazioni o variazioni relativa agli immobili, prevedendo per omessa comunicazione una sanzione per unità immobiliare non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000, come previsto dalla legge – decreto legislativo 446/97, articolo 59, lettera L.

Non avendo i contribuenti presentato la comunicazione né versato l’imposta dovuta il Comune ha quindi legittimamente proceduto ad emettere l’avviso di accertamento, per omessa comunicazione ed omesso versamento applicando la sanzione prevista nel suo minimo editale.
Si precisa tra l’altro che le rendite utilizzate ai fini dei controlli erano tutte conosciute dai contribuenti, in quanto alcune derivavano da procedura di accatastamento Doc.fa – dichiarazione di accatastamento sottoscritta dal proprietario e dal tecnico incaricato, architetto, geometra ecc – altre dagli atti notarili di acquisto.

Si sottolinea per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni e degli interessi come gli stessi siano stati applicati perché non risulta presente negli archivi comunali nessuna denuncia riguardante le unità immobiliari di proprietà dei contribuenti che si sono rivolti al garante.

Infine trattiamo l’argomento delle sanzioni esaminato più volte in consiglio comunale dal 2005 e per ultimo nella seduta consiliare del 24 novembre 2008. La risposta è sempre stata la stessa. Per quanto riguarda la riduzione d ella sanzione per omessa comunicazione ad un quarto se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, si precisa che non è possibile riconoscere tale ulteriore agevolazione in quanto la sanzione è già applicata nel minimo previsto dalla legge, e tale importo essendo il minimo previsto, costituisce un limite assoluto sia della legge sia in forza del Regolamento comunale approvato nell’anno 1999, per contenere nella misura minima le sanzioni tributarie sulle imposte comunali.

Volevo sottolineare che la scelta del 1999 di adottare la comunicazione, ha avuto come scopo quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell’ici, riducendo glia adempimenti a carico dei contribuenti per tutti quegli obblighi che sarebbero derivati dalla eventuale scelta diversa di adottare la dichiarazione – esempio dichiarazione infedele, incompleta, inesatta ecc. In conclusione quindi, le sanzioni sono state applicate a tutti i contribuenti nella misura minima stabilita dalla legge e solo per gravi violazioni come il caso di chi omesso di comunicare e corrispondere di quanto dovuto dall’amministrazione comunale ai fino dell’ici senza sanzionare errori formali.
Infine ricordo che il regolamento Ici è stato approvato, all’unanimità, dal consiglio comunale.

**

Dunque, con questa risposta in consiglio comunale, il primo cittadino pensava di avere chiuso la partita dell’emissione degli avvisi Ici. Si sbagliava. Il giorno dopo arriva la lettera del Difensore Civico della Provincia di Torino, Ettore Rinaldi, che riportiamo di seguito.

Torino, 26 maggio 2009

Prot. n.
Pratica n. 131/2009

Garante per il Contribuente
Via Sidoli 35
10135 TORINO

Responsabile Servizi Finanziari
Comune di
10026 SANTENA

p.c. Cittadini presentatori di interpellanza
10026 SANTENA

Oggetto: Avvisi di accertamento ICI – Comune di Santena.

Numerosi cittadini di Santena con istanza diretta sia al Garante per il Contribuente che al Difensore Civico della Provincia di Torino hanno richiesto un parere sulla legittimità di avvisi di accertamento Ici  loro notificati dal Concessionario del Comune di Santena.

Il Garante per il Contribuente, premettendo che non rientra tra i compiti del Garante quello di fornire pareri su quesiti di natura tributaria tuttavia considerando l’eccezionale numero di contribuenti interessati e il compito istituzionale di intervenire in caso di disfunzioni, irregolarità o altri comportamenti suscettibili di incrinare il raporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,  ha richiesto al Comune di esprimersi sulla vicenda alla luce delle argomentazoni addotte dai cittadini.

Il Comune di Santena ha trasmesso osservazioni da parte del Concessionario Andreani Tributi.

Il Comune di Santena non è tra i Comuni convenzionati con il Difensore Civico della Provincia e quindi il mio intervento avviene in via sussidiaria stante l’assenza di un difensore civico comunale, da quello che emerge dagli atti pervenuti non vi sono contenziosi in corso e la finalità delle richieste dei cittadini è quella di avere garanzia che l’attività di accertamento e riscossione da parte del Concessionario avvenga rispettando le norme di legge e regolamentari.

Il Concessionario nell’ambito dell’attività di accertamento dell’Ici ha emesso gli avvisi di accertamento in questione  per gli anni di imposta  dal 2003 al 2006 recuperando omessi versamenti relativi a unità immobiliari che i contribuenti non avevano provveduto a denunciare al Comune ai fini dell’imposta Ici, contestualmente venivano recuperati gli interessi e irrogata sanzione per l’omesso versamento e la sanzione prevista dal Regolamento comunale per la omessa comunicazione.

Lamentano i cittadini che il Concessionario non abbia dato applicazione al disposto dell’art. 74 legge 342/2000 che esclude dall’applicazione di sanzioni e interessi il recupero dei tributi dovuti a seguito di variazione della rendita non notificata al contribuente e inoltre si contesta che si sia proceduto all’irrogazione della sanzione per l’omessa comunicazione senza indicare o consentire che di questa era possibile una riduzione ad ¼ in caso di adesione all’accertamento, come espressamente previsto dall’art. 19.3 Reg. Comunale Ici nonché dall’art. 16.3 D.Lgs. 472/97.

Osserva il Concessionario che nel caso di specie non trova applicazione l’art. 74 legge 342/2000 ma il Reg. comunale che sanziona l’omessa comunicazione di dati-elementi da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta (art. 10 Reg.), elementi conosciuti dal contribuente per procedura di accatastamento DOCFA (D.M. 701/194) o atti notarili di acquisto. Nel caso della procedura Docfa la rendita viene proposta dal medesimo proprietario. L’art. 74 poi prevede l’esenzione di sanzioni e interessi solo qualora vi sia una una differenza tra rendita definitiva e la rendita presunta dichiarata, non essendovi denuncia in Comune la norma non si applica e si applica la norma regolamentare.

Per quanto attiene poi alla omessa previsione della riduzione della sanzione ad ¼ come previsto dal comma 3 dell’art. 19 Reg. ICI nel caso di adesione del contribuente, trattandosi di violazione che nel Reg. comunale trova una sua sanzione fissa (co. 1 art. 19 Reg.) nel minimo prevista dalla legge (art. 59, co.  1, lett. l, punto 4 D.Lgs 15.12.1997 n. 446), si ritiene che non sia possibile riconoscere ulteriore riduzione.

Tutto ciò premesso, visionata anche la motivazione riportata negli avvisi di accertamento si osserva che la sanzione del 30% del tributo evaso,  prevista dall’art. 13 comma 1 D.Lgs 471/97, è norma generale che trova una sua specifica deroga nell’art. 74 legge 342/2000 che esclude interessi e sanzioni nel caso che la variazione della rendita non sia stata notificata al contribuente, quest’ultima norma non distingue tra diverse procedure di accatastamento o dalla effettiva o meno conoscenza in capo al contribuente della nuova rendita (motivazione quest’ultima che peraltro non compare nell’avviso di accertamento).

La norma regolamentare del Comune di Santena è del 1999, precedente la legge 342/2000, e non distingue il caso di immobili per i quali l’attribuzione della nuova rendita non risulti notificata al contribuente tuttavia essa è da applicare tenendo conto delle modificazioni legislative e pertanto nell’emettere avvisi di accertamento occorre tenere conto della circostanza se il contribuente sia stato informato formalmente della rendita attribuita.

Il concessionario opera una presunzione di conoscenza della rendita in capo al contribuente che avendo attivato la procedura DOCFA è sicuramente a conoscenza della rendita e se non ha avuto comunicazioni diverse dall’Agenzia del Territorio deve considerare tale rendita come definitiva. Tale presunzione di conoscenza comporta come ulteriore corollario che sia legittimo il recupero non solo del tributo dovuto, ma anche degli interessi e delle sanzioni.

Vi è sul punto una circolare del Min. Finanze (13.3.2001 n. 4/FL) che espressamente afferma tali effetti, non risultano precedenti giurisprudenziali di segno diverso. A parte la considerazione che l’avviso di accertamento avrebbe potuto essere più esplicito e chiaro sul punto (che si trattava di rendita indicata dal medesimo contribuente nella procedura Docfa) non si ravvisano motivi di illegittimità di tali recuperi.

Viceversa qualora i contribuenti che hanno ricevuto gli avvisi di accertamento non avessero, loro o i danti causa, avviato procedura Docfa, sarebbe imprescindibile la notificazione della nuova rendita e comunque il recupero dovrebbe riguardare solo il tributo esclusi interessi e sanzioni.

Non si può invece concordare con l’interpretazione data dal Concessionario circa la non possibilità di applicare il comma 3 dell’art. 19 Reg. Ici,  si realizzerebbe una vera e propria soppressione della norma in quanto con l’espresso richiamo del comma 1 è evidente l’intenzione del Consiglio comunale di operare una riduzione in presenza di un comportamento adesivo del contribuente. Tale previsione Regolamentare non risulta che sia stata dichiarata illegittima, non è quindi nel potere del Concessionario disapplicarla, solo il giudice ordinario può disapplicare una norma amministrativa o il Giudice amministrativo dichiararne l’inefficacia erga omnes. Non ha alcun pregio poi l’osservazione che trattandosi di violazione formale non sarebbe riducibile, il comma 2 art. 19 Reg. ICI disciplina proprio le violazioni formali assoggettandole anch’esse alla ipotesi di riduzione ad ¼ in caso di adesione all’accertamento.

Il contribuente potrebbe, qualora abbia provveduto nei 60 giorni al pagamento di quanto richiesto con l’accertamento, richiedere il rimborso delle somme pagate come sanzioni  eccedenti ¼ della sanzione irrogata. E’ vero che il Comune potrebbe opporre la definitività dell’accertamento, ma è da ritenere che prevalga la considerazione che il Concessionario ha male applicato il Regolamento comunale.

Distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
DELLA PROVINCIA DI TORINO
dott. Ettore RINALDI

**
Per finire, riportiamo il comunicato stampa di Bruno Ferragatta, capogruppo in consiglio dell’Unione Centrosinistra Santena che – in questi mesi – ha sollevato la vicenda relativa alla correttezza degli avvisi Ici ed ha organizzato i cittadini alle prese con gli accertamenti.

brunoferragatta-30mag09Bruno Ferragatta, commenta: «La risposta inviata al Comune di Santena dal Difensore Civico della Provincia conferma i  dubbi che il nostro gruppo ha sollevato sul comportamento dell’amministrazione comunale in relazione alle modalità di recupero dell’Ici non versato. La questione aperta riguarda in particolare le sanzioni applicate a quei cittadini che, seppur in difetto, hanno ottemperato agli accertamenti con il versamento entro i 60 giorni del dovuto, sanzioni comprese».

Bruno Ferragatta aggiunge: «Abbiamo sostenuto che il concessionario non potesse decidere per il Comune tralasciando il Regolamento votato dal Consiglio Comunale che prevede la possibilità, per i cittadini-contribuenti che operano i versamenti dovuti in seguito ad accertamenti entro i 60 giorni, di beneficiare delle riduzioni previste dalla Legge e cioè riducendo ad un quarto la sanzione applicata. Questo principio del Regolamento comunale a noi è parso di buon senso perché da una parte richiama il cittadino che ha sbagliato, ma dall’altro gli permette di “mettersi in regola” con alcune agevolazioni entro un periodo limitato. Diciamo che si può paragonare ad un rimprovero con una piccola penalità. E’ ovvio che i benefici si perdono, e si deve quindi pagare l’intera somma, quando si sfugge anche da questa tempistica».

«A questo punto credo sia importante che il Sindaco richiami  i cittadini che si trovano nella condizione di agevolazione per concordare con loro il rimborso  di quanto versato in eccedenza – conclude Bruno Ferragatta –. Un gesto dovuto da parte dell’amministrazione che, in questo modo, riaffermerebbe il principio di trasparenza nei confronti del contribuente.   Inoltre, sarà indispensabile che in futuro il Comune ricordi che i Regolamenti  hanno un significato importante, e non solo nominale, per la vita della città».