Santena, ordinanza di Benny contro gli accampamenti di nomadi

SANTENA – 18 luglio 2009 – Nuovo provvedimento di Benny Nicotra contro gli accampamenti di nomadi. Con un’ordinanza ha istituito, su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto e permanente di sosta di camper, autocaravan, roulotte, tende e case mobili. Il provvedimento viene definito «idoneo a tutelare gli interessi della collettività locale per la salvaguardia dell’incolumità delle persone contro ormai diffuse condotte petulanti e moleste poste in essere da soggetti riconducibili al fenomeno del “nomadismo questuante”». Sempre secondo l’ordinanza la sosta dei nomadi «può creare notevole disagio alla popolazione residente e comporta evidente pericolo per il decoro cittadino e per la sicurezza urbana». Di seguito il testo dell’ordinanza.

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CITTA’ DI SANTENA

Ordinanza numero 60/2009

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale non esistono aree stabili appositamente attrezzate e riservate alla sosta prolungata di camper, autocaravan, tende e case mobili a uso abitativo o di campeggio;

Sentite le segnalazioni verbali del Comando di Polizia Municipale e della locale Stazione carabinieri evidenzianti la ripetuta presenza di accampamenti di nomadi nel territorio comunale su alcune aree destinate a parcheggi veicolari o sistemate a verde pubblico;

Considerata che la prolungata permanenza, ai fini abitativi o di campeggio, di persone in siti non appositamente attrezzati e quindi privi delle indispensabili strutture, costituisce situazione di disordine ed è causa di pericolo igienico sanitario per la popolazione;

Ravvisata la necessità di agire con un provvedimento idoneo a tutelare gli interessi della collettività locale per la salvaguardia dell’incolumità delle persone contro ormai diffuse condotte petulanti e moleste, poste in essere da soggetti riconducibili al fenomeno del “nomadismo questuante”, di prevenire situazioni di degrado  legati a bivacchi sulla pubblica via;

Considerato che la sosta di che trattasi può creare notevole disagio alla popolazione residente e comporta evidente pericolo per il decoro cittadino e per la sicurezza urbana;

Visto l’articolo 54 del decreto legislativo 267/2000;

Visto il D.M. del Ministero dell’interno 5/08/08;

Vista la Legge 125/2008;

Visto l’articolo 7, comma 1°, lettera “a” del vigente Codice della strada, emanato con decreto legislativo 30/04/92, numero 285;

ORDINA

Per motivi di sicurezza urbana e igiene pubblica, su tutto il territorio comunale, salvo diverse autorizzazioni rilasciate da questo Ente, l’istituzione del divieto assoluto e permanente di sosta con rimozione forzata dei camper, autocaravan, roulotte case mobili, tende utilizzate per campeggio, attendamento o a uso abitazione in genere su tutte le aree ad uso pubblico.

La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150 ai sensi dell’articolo 7bis del decreto legislativo 267/2000.

All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a liberare l’area occupata, rimuovere eventuali rifiuti, ripristinare lo stato dei luoghi.

L’inottemperanza all’ordine verrà perseguita a norma dell’articolo 650 del Codice penale e all’eventuale ripristino provvederà l’Amministrazione comunale a spese dei trasgressori.

A norma della legge 241/90 il responsabile del presente provvedimento è il signor Alutto Gianfranco, Comandante la Polizia Municipale. La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, previa trasmissione al Prefetto di Torino e successivamente al Questore di Torino, nonché al Comando Compagnia Carabinieri di Chieri e alla Stazione carabinieri di Santena.

Le eventuali violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate secondo le norme vigenti.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 e in applicazione della legge 1034/71 è ammesso ricorso entro sessanta giorni della sua esecutività al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ovvero, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Santena, lì  30 giugno 2009.

Il sindaco
On. Benedetto Nicotra