Santena, il consiglio comunale modifica il regolamento per l’applicazione dell’Ici

SANTENA – 11 marzo 2010 – Il consiglio comunale, nella seduta di lunedì 8 marzo scorso, ha modificato il regolamento per l’applicazione dell’Ici – Imposta comunale sugli immobili.  Tre le variazioni di rilievo: per i contribuenti raggiunti da un avviso di accertamento in data antecedente la revisione del regolamento, i 60 giorni utili per accedere alla richiesta di rateizzazione si intendono a decorrere dalla data di approvazione della delibera; la rateizzazione dell’Ici può avvenire fino a un massimo di dieci rate, con cadenza mensile; per le imprese la rateizzazione può essere riconosciuta qualora abbiano almeno il 20 per cento del personale in cassa o nelle liste di mobilità. Di seguito il prospetto delle modifiche apportate al regolamento.

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Allegato A

PROSPETTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO RO/023/DPF – ED.1 REV.5

ARTICOLO EX NOVO

Art. 12 ter

Rateizzazione I.C.I.

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile I.C.I, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi I.C.I., intesa quale somma a titolo di imposta,interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

2. Il beneficio di cui sopra viene riconosciuto ricorrendo entrambe le condizioni di seguito riportate:

a) l’imposta da versare sia superiore a Euro 516,46 per le persone fisiche e per le ditte individuali. L’importo del debito è stabilito con riferimento al totale della somma contestualmente richiesta dal Comune con gli avvisi di liquidazione e/o accertamento.

b) abbiano un reddito ISEE inferiore a Euro 10.000,00.

3. La rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza documentata con allegata l’attestazione ISEE.

4. La rateizzazione viene concessa o respinta, previa acquisizione della documentazione necessaria a comprovare i requisiti di cui sopra, con provvedimento dell’Ufficio Tributi a firma del Funzionario Responsabile I.C.I.

5. Gli interessati possono presentare domanda di rateizzazione all’Ufficio Tributi a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, purché il contribuente si impegni a non adire alla Commissione Tributaria competente ed in ogni caso prima che sia iniziata la procedura esecutiva. (1)Per i contribuenti raggiunti da un avviso di accertamento in data antecedente alla revisione del presente regolamento, i 60 giorni utili per accedere alla richiesta di rateizzazione si intendono a decorrere dalla data di approvazione del presente articolo.(1)

6. Le rate, (1) di numero non superiore a dieci (dieci) (1), hanno cadenza mensile.

Sull’importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

7. Viene determinato in euro 25.822,84 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria di primaria compagnia o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione per analogia con quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973.

8. Per le Imprese per importi (1)superiori(1) a Euro 5,000,00 comprensivi di imposta, interessi e sanzioni, può essere riconosciuta la rateizzazione qualora abbiano almeno il 20% del personale dipendente in Cassa Integrazione o nelle liste di mobilità, alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione.

9. L’Azienda è tenuta ad inoltrate la richiesta con allegata la documentazione che dimostri la richiesta all’INPS o la concessione di quanto enunciato nel comma precedente all’Ufficio Tributi.

10. I criteri sopra esposti non possono essere derogati.

11. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non soddisfatta; il mancato pagamento comporterà l’attuazione, senza ulteriore avviso, delle azioni di recupero coattivo previste dalla normativa.

(1/1) parti dell’articolo così modificate con gli emendamenti approvati.

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Fonte: verbale di deliberazione del consiglio comunale, numero 14, approvato il giorno 8 marzo 2010.

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