Santena, bando contributi canone affitto 2009

Santena – 10 settembre 2010 – La Giunta comunale ha approvato il bando di concorso per la presentazione delle domande di contributi per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione. Le domande si presentano allo Sportello Sociale entro il 15 ottobre 2010.

In Giunta comunale, Domenico Trimboli, vicesindaco e assessore alle Fasce deboli ha relazionato: «Con la legge 9 dicembre 1998, numero  431 avente a oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” è stato istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a favore delle fasce sociali più deboli. Sono in fase di ripartizione tra le Regioni – da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – delle risorse relative al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anche per l’annualità 2010, la Regione Piemonte ha previsto un cofinanziamento regionale delle risorse statali. La Giunta regionale con la deliberazione 25-316 del 12 luglio 2010 ha individuati i criteri di accesso e di ripartizione delle risorse previste dalla legge 431 per l’esercizio finanziario 2010». La Giunta comunale, guidata dal sindaco Benny Nicotra, ha quindi approvato il bando di concorso per l’erogazione dei contributi per il sostegno della locazione.

**

Di seguito, le informazioni pubblicate sul sito del Comune di Santena    – www.vivisantena.it – relative al bando.

Bando di concorso per l’attribuzione di contributi

per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione

A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO? A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio sostenuto nell’anno 2009.

CHI PUO’ FAR DOMANDA? Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 2008 e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore alla somma di euro 11.913,20 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14 per cento;

2) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24 per cento:
– per un nucleo familiare di 1 o 2 persone il limite reddituale è di euro 13.350,10;
– per un nucleo di 3 persone il limite reddituale è di euro 14.673,09;
– per un nucleo di 4 persone il limite reddituale è di euro 17.078,51;
– per nuclei con 5 o più persone il limite reddituale è di euro 19.243,39.

I redditi da considerare sono quelli complessivi, relativi all’anno 2008, fiscalmente imponibili del nucleo familiare diminuiti, per ciascun anno, di  euro 516,46 per ogni figlio a carico.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all’articolo 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n.133: essere residenti, alla data del 15 luglio 2010, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni. Il Comune competente a ricevere la domanda acquisirà presso gli uffici anagrafici il certificato storico di residenza atto a comprovare il suddetto requisito.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della D.G.R. avente ad oggetto: ”Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2009). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2008. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni.”, ossia il 15 luglio 2010.

I canoni – o la somma dei canoni – da considerare sono quelli dovuti per l’anno 2009, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l’Istat – risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli o­neri accessori e al netto dell’eventuale morosità.

CHI E’ ESCLUSO? Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:
– i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
– i titolari, siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà – salvo che si tratti di nuda proprietà –, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché i titolari, siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;
– i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, se non residenti, con riferimento alla data del 15 luglio 2010 in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni.

SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE La Giunta Regionale ha previsto la possibilità di concedere particolari benefici ai nuclei familiari in cui sono presenti situazioni di particolare debolezza sociale.

Sono considerate situazioni di particolare debolezza sociale:
1) presenza nel nucleo familiare di una o più persone anziane: da 65 a 75 anni e da 76 anni;
2) presenza nel nucleo familiare di persona invalida: invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 67% o minorenne invalido;
3) provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
4) nucleo familiare con almeno tre figli a carico;
5) presenza, nel nucleo familiare, di lavoratore che, nel corso dell’anno 2008, ha subito licenziamento oppure risultava in cassa integrazione o in mobilità.

I suddetti stati e situazioni saranno evidenziati nella domanda e documentati nei casi e nei modi previsti dalle vigenti norme.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata mediante la compilazione del modulo fornito dal Comune presso il quale il richiedente ha o aveva la residenza alla data del 15 luglio 2010. Va presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santena, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2010. Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

INFO

Sportello Sociale

martedì e giovedì – dalle ore 9 alle ore 12

telefono 011-9455417

sociale@comune.santena.to.it

**

Fonte: verbale di deliberazione della Giunta comunale numero 146, approvato il giorno 8 settembre 2010.

**

blog rossosantena.it