Santena, il comune parte civile nel processo contro XY

Santena – 9 maggio 2012 – «Il comune di Santena si costituisce in giudizio avanti al Tribunale di Torino – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, in qualità di parte offesa nel procedimento penale n. 16937/11 R.G.N.R./11 a carico del Sig. XY». Questo un paragrafo di una recente delibera della città di Santena. Capito tutto? No? Di seguito la delibera.

“Procedimento penale n.R.G.N.R16937/11. Costituzione in giudizio»: questo l’oggetto del verbale di deliberazione del commissario straordinario, numero 60, del 3 maggio scorso, adottata nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta comunale.

Intuendo che la notizia potrebbe essere ghiotta, riportiamo pressoché integralmente il testo della delibera.

  “(…)Vista la nota prot. 13549 in data 1° dicembre 2011 con cui il Comune di Santena richiedeva al sig. XY, ex sindaco, la somma di euro 60.413,68 dovuta a rimborso delle maggiori somme percepite indebitamente nel periodo 2007-2011 a titolo di indennità di carica;

Vista altresì la successiva nota prot. N.14493 in data 29 dicembre 2011 con cui il Sig. XY trasmetteva rilevi ed osservazioni;

Vista la nota del Comune di Santena prot. N. 1002 in data 30 gennaio 2012 in riscontro alla succitata nota del Sig. XY con cui veniva confermato l’importo di euro 60.413,68, quale somma dovuta al Comune di Santena a titolo di rimborso;

Visto che il sig. XY in data 11 aprile 2012 ha versato a favore del Comune di Santena la somma di euro 32.047,29 con la seguente causale: “Offerta reale in ordine ai contributi non dovuti per erroneo conteggio come da mie comunicazioni del 9 giugno 2011 successivamente del 28 dicembre 2011 e per ultimo raccomandata R.R n.13696490436 7-7 del 5 marzo 2012”;

Visto che le implicazioni di carattere patrimoniale connesse alla suddetta vicenda sono anche oggetto di procedimento penale, avviato su denuncia penale inoltrata alla Procura di Torino in data 6 giugno 2011, prot. N.6893;

Visto che a seguito della succitata denuncia penale, il Pubblico Ministero dott. Francesco Saverio Pelosi ha avviato nei confronti del Sig. XY il procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 16937/11 per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 640 comma 2 n.1,61 n.7), n.9) c.p.;

Visto il decreto di fissazione di udienza preliminare del Tribunale di Torino – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari ex artt. 418, 419 c.p.p., pervenuto in data 17 aprile 2012 al prot. N. 4353 notificato anche al Comune di Santena in qualità di parte offesa e relativo procedimento penale di cui sopra;

Vista la necessità di assumere un provvedimento in merito all’incasso da parte del Comune della somma di euro 32.407,29, versata in data 11 aprile 2012 dal Sig. XY ed, ai fini processuali, in merito alla costituzione di parte civile del Comune di Santena nel procedimento penale di cui sopra;

Ritenuto opportuno, per quanto concerne la somma di euro 32.407,29 autorizzare il Servizio Finanziario del Comune all’incasso della stessa a titolo di acconto per le somme indebitamente percepite nel periodo 2007-2011 dal sig. XY a titolo di indennità di carica, conservando impregiudicato il diritto del Comune di Santena al recupero anche coattivo della somma dovuta come differenza a saldo del totale complessivo dovuto;

Ritenuto inoltre necessario ed opportuno disporre la costituzione di parte civile del Comune di Santena nel procedimento penale n. R.G.N.R.16937/11, in considerazione del fatto che la condotta posta in essere dall’imputato ha causato all’Ente danni materiali e morali da quantificarsi in corso di giudizio;

Ritenuto infine opportuno affidare a tal fine l’incarico professionale a un legale esterno al Comune, individuato nell’Avv. Roberto Macchia, con studio in Torino, corso Re Umberto 57, esperto in materia, affinché assista e tuteli gli interessi dell’Ente in via giudiziale e stragiudiziale;

Evidenziato che l’art. 13 del vigente statuto stabilisce che la rappresentanza legale dell’ente compete agli organi politici e agli organi burocratici del Comune in ragione delle rispettive funzioni, previste dalla legge e dallo statuto medesimo: in sede giudiziale, compete alla Giunta autorizzare la promozione di una causa o la resistenza in giudizio;

Dato atto che il vigente regolamento comunale dei contratti consente l’affidamento diretto del servizio legale in oggetto, ai sensi dell’articolo 125 bis del decreto legislativo n.163/2006;

Premesso quanto sopra

DELIBERA

Quanto segue:

1.Autorizzare il Servizio Finanziario all’incasso della somma di euro 32.407,29, versata dal Sig. XY in data 11 aprile 2012, disponendo che tale incasso sia eseguito a titolo di acconto per le somme indebitamente percepite nel periodo 2007-2011 dal Sig. XY a titolo di indennità di carica, restando impregiudicato il diritto del Comune di Santena al recupero anche coattivo della somma dovuta come differenza a saldo del totale complessivo dovuto.

2.Il Comune di Santena si costituisce in giudizio avanti al Tribunale di Torino – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, in qualità di parte offesa nel procedimento penale n.16937/11 R.G.N.R. a carico del Sig. XY.

3.Si autorizza il conferimento dell’incarico relativo alla costituzione di parte civile del Comune di Santena nel procedimento penale di cui al punto 1, all’Avv. Roberto Macchia con studio in Torino, corso Re Umberto 57 perché, con i poteri conferitigli dal presente mandato e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, rappresenti e assista in via stragiudiziale e giudiziale l’Amministrazione Comunale di Santena nel procedimento penale succitato”. Sin qui il testo che continua con alcune altre righe comuni a tutte le deliberazioni.

La delibera pubblicata via web sull’albo pretorio  on line si chiude così:

N.B. Tenuto conto di quanto indicato nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 2011”, emesse dal Garante per la protezione dei dati personali, dalla presente copia della deliberazione della Giunta comunale numero 60, in data 3 maggio 2012, ai soli fini della pubblicazione sull’Albo pretorio on line del Comune, è stato omesso il nominativo della persona interessata dal procedimento in oggetto.

**

Sin qui la delibera: sono certo che i lettori del blog rossosantena non ci metteranno molto a  individuare XY, che – come scritto nella delibera – è un “ex sindaco”, in carica dal 2007 al 2011.

**

Fonte: verbale di deliberazione del commissario straordinario, adottata nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta comunale, numero 60d el 3 maggio 2012.

**
blog rossosantena.it

filippo.tesio@tin.it