Santena, dalla giunta le linee di indirizzo per i piccoli intrattenimenti musicali dei locali pubblici

Santena – 30 luglio 2012 – La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali che dovranno rispettare gli esercizi di somministrazione alimenti e  bevande. Ogni locale ha dieci sere all’anno per karaoke o feste simili che non possono andare oltre le ore 23,30 nei giorni feriali e a mezzanotte nei festivi. I vigili urbani sono stati dotati di fonometro.

In giunta Roberto Ghio, vicesindaco e assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della città, ha spiegato: «La giunta comunale nel 2006 aveva, a suo tempo, approvato le linee di indirizzo per distinguere un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da un locale di pubblico spettacolo. Da qualche decennio infatti è in atto una veloce evoluzione dei modelli di svago e intrattenimento; prima c’erano le discoteche, i night club, i piano bar, oggi troviamo i karaoke, i discopub, i music-bar. Gli operatori economici del settore, sulla base delle richieste di alcune fasce di clienti diverse per età, cultura nonché disponibilità economica, sono alla ricerca di novità da introdurre nel mondo dello svago, del tempo libero e dell’intrattenimento.

Lo svolgimento delle attività di spettacolo e intrattenimento è assoggettata alla disciplina del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione. In base agli orientamenti giurisprudenziali consolidati, per spettacolo sono da intendersi tutte quelle rappresentazioni che si svolgono visivamente di fronte ad un pubblico che assiste in modo passivo; per trattenimenti invece sono da intendersi quelle rappresentazioni ove vi è la partecipazione attiva del pubblico.

Sotto il profilo normativo la disciplina delle attività di pubblico spettacolo è di esclusiva competenza dello Stato, mentre il procedimento autorizzatorio è stato demandato ai Comuni. Anche tra gli operatori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di Santena si sta diffondendo la prassi nei mesi estivi di offrire alla propria clientela altre attrattive contestualmente al servizio primario di somministrazione, organizzando saltuariamente piccoli spettacoli musicali che hanno la mera funzione di allietare la clientela.

La legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006, “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” stabilisce quanto segue:
-1. Le autorizzazioni per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi e impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande a condizione che:
a) Non venga imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso, né l’aumento del prezzo delle consumazioni;
b) Non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
c) Vengano rispettate le vigenti disposizioni del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza: gli artt. 68,69 e 80 per l’esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici; l’art. 86 per l’esercizio dei giochi leciti; l’art. 110 per l’installazione e uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici).

Roberto Ghio ha aggiunto: «Anche nel nostro Comune da alcuni anni si assiste a un’evoluzione delle modalità di offerta dei servizi resi dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nel territorio comunale con l’effettuazione, soprattutto nei mesi estivi, di intrattenimenti musicali occasionali. Ciò ha comportato un incremento delle segnalazioni dei cittadini residenti nella zona, dirette a lamentare il disturbo al riposo causato dalle emissioni e immissioni sonore connesse all’utilizzo di impianti di produzione sonora».

Il regolamento di attuazione del Piano cittadino di zonizzazione acustica prevede che:
a) valori limite di emissione: è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
b) valori limite di immissione: è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di autorizzazione di manifestazioni (anche musicali) aventi carattere temporaneo sotto il profilo acustico.

Il vicesindaco ha spiegato che «è necessario revisionare la disciplina autorizzativa degli spettacoli o trattenimenti occasionali e temporanei, anche alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, coordinandola con la normativa vigente in materia di acustica e sicurezza dei locali».

La regolamentazione che Ghio ha proposto di adottare, anche solo in via sperimentale, è riassumibile in dieci punti:
1. L’effettuazione dei piccoli intrattenimenti musicali è consentita per un numero massimo di dieci serate nell’arco dell’anno solare.
2. Gli spettacoli e le esibizioni musicali devono cessare entro le ore 23,30 dei giorni feriali. E’ consentito il prolungamento fino alle ore 24, nelle giornate prefestive.
3. Gli intrattenimenti musicali dovranno essere effettuati senza ballo, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento (ad esempio allestimento piste da ballo).
4. Non deve essere effettuata la pubblicizzazione dell’intrattenimento come attrazione specifica e preponderante rispetto l’attività di somministrazione.
5. Non deve essere imposto il pagamento di un biglietto di ingresso o un aumento dei costi delle consumazioni.
6. I piccoli intrattenimenti musicali, sia all’interno che all’esterno dei locali di somministrazione, devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall’inquinamento acustico, con particolare riferimento al Piano acustico comunale vigente.
7. Qualora i responsabili dell’attività temporanea ritengano che le emissioni sonore superino i limiti di zona, devono espressamente richiede l’autorizzazione in deroga che viene concessa dal responsabile del procedimento solo in assenza di ripetute segnalazioni di disturbo da parte dei residenti della zona.
8. Gli impianti elettrici e di diffusione sonora devono essere corredati da tutte le documentazioni che ne garantiscono le conformità alle vigenti normative.
9. il gestore dovrà adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di diritti d’autore (Siae).
10. In caso di violazione delle norme, gli organi di vigilanza e le forze dell’ordine possono vietare o sospendere l’effettuazione dei trattenimenti musicali, oppure vietare l’utilizzo degli strumenti di amplificazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.

Roberto Ghio ha proposto di dotare il comando di Polizia municipale di Santena di un fonometro per la misurazione del livello di pressione acustica, al fine di intensificare l’attività sanzionatoria. La giunta comunale ha deliberato le linee di indirizzo e la nuova normativa per i piccoli intrattenimenti musicali così come illustrata dal vicesindaco Ghio.

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Fonte: verbale di deliberazione della giunta comunale, numero 92 del 6 luglio 2012, avente a oggetto  “Linee di indirizzo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali. Art. 15 Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006”.

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La delibera: SantenaGM92 2012

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