Santena -15 agosto 2012 – Il consiglio comunale ha modificato l’articolo 18 del Regolamento di polizia urbana contenente le regole per la posa delle “Tende su facciate di edifici”. I cittadini hanno quattro anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme.
La modifica è stata decisa durante la seduta consiliare del 19 luglio scorso. Il sindaco Ugo Baldi ha spiegato: «Il regolamento di Polizia urbana, approvato dal consiglio comunale nel febbraio 1998, all’articolo 18, descrive la procedura per la collocazione di tende su facciate che prospettano su vie, piazze, o che comunque sono visibili dalla spazio pubblico. L’autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio tecnico, su richiesta dei proprietari o dell’amministrazione dello stabile e tiene conto del contesto in cui è inserito l’edificio, delle prescrizioni del Piano colore e del regolamento edilizio».
«Il decoro delle facciate degli edifici del territorio cittadini – ha aggiunto il sindaco in consiglio comunale – non è dato esclusivamente dalla tinteggiatura e dal restauro conservativo delle facciate, ma anche dalla presenza di elementi accessori come le tende, che vengono spesso collocate nelle singole unità immobiliari senza rispettare le regole previste per l’installazione. Nonostante la disciplina in merito, nella nostra città si assiste alla presenza negli spazi prospicienti su aree pubbliche, della più varia tipologia di tende da facciata, anche nell’ambito del medesimo edifico, mentre nel contempo è esiguo il numero di proprietari e amministratori che diligentemente richiedono le autorizzazioni previste dalla normativa. Con il processo di semplificazione delle procedure amministrative è opportuno, anche nel caso di collocazione delle tende, abolire il rilascio del titolo autorizzativo, richiedendo però che la collocazione e la tipologia siano stabilite con verbale dell’assemblea condominiale o, in mancanza, dalla maggioranza dei proprietari e, successivamente, occorre depositare in comune il verbale dell’assemblea o la dichiarazione della proprietà, indicante la tipologia prescelta. La collocazione delle tende può essere effettuata trascorsi 30 giorni dall’avvenuto deposito in comune della comunicazione o del verbale dell’assemblea, in assenza di un provvedimento autorizzativo del comune. Per salvaguardare le zone di particolare interesse architettonico e ambientale, il sindaco, tramite ordinanza, potrà individuare le aree su cui è vietato collocare le tende, ovvero subordinandole a espresse autorizzazioni preventive».
Il consiglio comunale ha modificato l’articolo 18 del regolamento di polizia urbana. Il testo approvato dal parlamentino cittadino è questo.
Articolo 18 – Tende su facciate di edifici
1.Fatti salvo i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è vietato collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico, comunque siano visibili da esso, tende che per tipologia (colore, materiale, struttura) risultino disomogenee tra loro e/o nell’ambito del contesto urbanistico nel quale siano collocate.
2.La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia sono stabilite dall’assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3.L’intervento può essere realizzato decorsi 30 giorni dall’avvenuto deposito in comune del verbale di assemblea condominiale o della comunicazione di installazione, anche in assenza di un provvedimento autorizzativo espresso dall’amministrazione comunale.
4.È vietata l’installazione di tende dai colori sgargianti; è da preferire la coloritura a tinta unita chiara, o al massimo, due colori a striature verticali, in armonia con la colorazione della facciata.
5.La collocazione delle tende su edifici che affacciano direttamente sulla strada pubblica è consentita preferibilmente per tende in tessuto.
6.In occasione della richiesta dell’autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, può essere contestualmente indicata la eventuale tipologia delle tende, decisa in base ai presenti commi.
7.Il sindaco, su parere conforme della Commissione consiliare competente, con proprie ordinanze può individuare zone, strade, edifici di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali l’installazione di tende o manufatti simili è subordinata all’autorizzazione dell’amministrazione stessa e al rispetto di specifiche prescrizioni.
8.La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici è disciplinata dai regolamenti specifici o atti di pianificazione commerciale che dovranno essere coordinati con i contenuti del presente articolo.
9.All’accertamento di eventuali violazioni oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la sanzione amministrativa accessoria e l’obbligo di rimozione delle tende a carico del trasgressore in solido con il proprietario dell’immobile.
10.L’amministrazione comunale può, in caso di inottemperanza all’ordine, far eseguire la rimozione d’ufficio, con oneri e spese a carico dei responsabili della violazione.
Il consiglio comunale ha altresì deciso che entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica dell’articolo 18 del regolamento di polizia urbana, e quindi entro il 1 luglio 2016, tutti gli edifici, dove già sono state collocate tende con caratteristiche disomogenee sulle facciate, si dovranno adeguare alla nuova disciplina, concludendo gli interventi e gli adempimenti previsti dall’articolo 18 nella sua nuova formulazione.La modifica relativa alle regole per le tende sulle facciate degli edifici è stata approvata all’unanimità, con i voti dei 15 consiglieri comunali presenti in aula.
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Fonte: verbale di deliberazione del consiglio comunale, numero 37, del 19 luglio 2012, avente a oggetto “Regolamento di Polizia urbana. Modifica articolo 18 “Tende su facciate di edificio”.
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