Santena, in consiglio la lunga vicenda della costruzione abusiva di via Trinità 67

Santena – 25 giugno 2013 – Nella seduta consiliare di venerdì 21 giugno il sindaco Ugo Baldi ha risposto all’interpellanza sulla “Costruzione abusiva via Trinità 67”, presentata dal Movimento 5 Stelle. Di seguito, la risposta del primo cittadino.


Capomollagiugno2013Nell’interpellanza i due consiglieri del Movimento 5 Stelle chiedevano al sindaco di conoscere la situazione della costruzione abusiva di via Trinità 67, dopo la sentenza del 6 dicembre 2012 del Tar Piemonte. Lunga e articolata la risposta arrivata dal sindaco Ugo Baldi: «Ogni provvedimento amministrativo e quindi anche quelli repressivi in materia edilizia sono suscettibili di ricorso giurisdizionale e divengono definitivi solo dopo il decorso del termine di impugnazione. Nel 2007 il comune ha accertato che il signor Rocco Capomolla ha edificato abusivamente e quindi ha ordinato al ricorrente di procedere alla demolizione dell’immobile abusivo, pena la demolizione d’ufficio e l’acquisizione al patrimonio comunale del terreno,  per una estensione massima fino  10 volte la  consistenza dell’abuso. Capomolla ha depositato ricorso al Tar sostenendo che non si trattava di una edificazione, ma di una semplice ristrutturazione, vista la preesistenza di un rustico: la ristrutturazione di un corpo edilizio esistente è sempre e ovunque consentita».

Capomollagiugno2013aIl sindaco ha proseguito così: «Il comune si è costituito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’edificazione per la duplice ragione che non era provata  la preesistenza di un fabbricato antecedente al 1967 – anno di entrata in vigore della legge che ha imposto la licenza edilizia – e, in ogni caso, il sig. Capomolla aveva realizzato un nuovo organismo edilizio. Il Tar Piemonte in sede cautelare  – nella prima udienza dove si affronta sommariamente la questione senza entrare nel merito, esaminando solo il profilo del grave pregiudizio e pericolo per il cittadino che discende  dall’esecuzione di un provvedimento amministrativo – ha respinto la richiesta di sospensione, rinviando ad altra udienza  l’esame della richiesta di annullamento del provvedimento. Il sig. Capomolla ha deciso allora di presentare istanza di sanatoria che il comune ha ovviamente rigettato con provvedimento, in quanto l’edificazione abusiva, essendo stata realizzata in fascia di rispetto cimiteriale, non è sanabile e ha riordinato la demolizione dell’immobile. Il diniego alla sanatoria è stato impugnato da Capomolla con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; rimedio alternativo al ricorso al Tar che ha il vantaggio per il ricorrente di lunghi tempi di definizione. Abbiamo svolto le difese. Il Capo dello Stato, su parere conforme del Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso accertando  definitivamente che l’immobile è abusivo».
Sempre in consiglio comunale il sindaco ha proseguito: «Dinanzi ad un immobile edificato abusivamente e non sanabile il Comune ha due strade percorribili. Procede alla demolizione d’ufficio e poi agisce – se ci riesce… – per il recupero delle spese di demolizione oppure prima acquisisce al suo patrimonio l’area abusiva  e poi il consiglio comunale decide se conservare l’immobile per destinarlo a finalità di pubblico interesse o demolirlo comunque. Noi abbiamo percorso la seconda strada per due ragioni. La prima per non spendere circa 40 mila euro per la demolizione che non avremmo mai recuperato dal trasgressore – indigenza – e poi perché effettivamente l’immobile con le opportune cautele e buone motivazioni – ad esempio come ricovero attrezzature cimiteriali, lapidi o magazzino –  può legittimamente essere conservato al patrimonio pubblico. E’ stato quindi adottato  il provvedimento di acquisizione al patrimonio, preceduto dal frazionamento dell’area da acquisire».

«Questo provvedimento è stato impugnato al Tar da Capomolla con esito a lui favorevole di annullamento – ha spiegato Ugo Baldi –. Nella sentenza il TAR ha ricostruito la vicenda, ha ribadito che l’immobile è abusivo, ma ha detto che il Comune è incorso in un vizio procedurale – violazione della legge 241 del 1990 – poiché sostanzialmente Capomolla doveva partecipare al procedimento fin dal  frazionamento, per fare osservazioni circa i criteri di individuazione dell’area da confiscare, che è superiore al sedime edificato. Il Tar, Di fatto, ha voluto rimettere Capomolla in condizione di non perdere il terreno, se procede  autonomamente alla demolizione; questo in base al principio del minor sacrificio per il cittadino. Il Comune ha dovuto pertanto riavviare il procedimento di acquisizione al patrimonio – confisca – facendolo partecipare al procedimento con comunicazione di avvio, osservazioni sue e determinazioni conclusive. Adesso Il Comune può riadottare il provvedimento acquisitivo e Capomolla  potrà  nuovamente fare ricorso al Tar o al Capo dello Stato. Potrà impugnare anche la eventuale deliberazione del Consiglio sulla scelta tra demolire o conservare. Laddove c’è una discrezionalità c’è sempre la possibilità di una valutazione giurisdizionale sull’esercizio della stessa da parte degli Enti. Ogni provvedimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio – articolo 10 bis legge 241/1990 – con termine per le osservazioni interessati, disamina delle osservazioni e repliche. Ogni provvedimento amministrativo può essere gravato al Tar e quasi tutti   – tranne appalti ed elettorali – al Capo dello stato che impiega mediamente  tre anni per pronunciarsi. La proposizione di una nuova istanza – ad esempio sanatoria – estingue i procedimenti e i ricorsi sugli atti antecedenti. Quando si presenta ricorso al Tar il giudizio cautelare, che è un procedimento sommario, vertendo solo sulla sospensione e non sull’annullamento,  avviene entro 20-30 giorni, ma la trattazione della causa in merito,  viene fissata dopo due anni. Quando un provvedimento amministrativo è sub iudice è meglio valutare se darvi esecuzione poiché, se viene annullato il provvedimento anche solo per vizi procedimentali, si corre persino  il rischio di essere condannati a risarcire i danni».

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