Santena – 25 febbraio 2014 – Illustrare le modifiche alla normativa del Piano regolatore – approvate di recente dal consiglio comunale – mirate al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare. Questo l’obiettivo della serata, organizzata dall’amministrazione, il 13 febbraio scorso, nel salone Visconti Venosta.
Il sindaco Ugo Baldi ha aperto così la riunione: «Porto i saluti da parte della città ai professionisti e ai cittadini normali. Una strada che abbiamo inteso intraprendere come amminsitrazione è quella di intervenire soprattutto sui recuperi. Sappiamo la situazione in edilizia è difficile, drammatica e complicata. Sicuramente nuove costruzioni, per parecchio tempo, non se ne faranno. E, soprattutto, noi a Santena abbiamo poco territorio e non auspichiamo nuove costruzioni. Non auspichiamo di rubare altro territorio all’agricoltura perché ne è rimasto ben poco. Come amministrazione siamo convinti che ci siano grossi spazi nell’ambito dei recuperi, delle ristrutturazione e nel riempimento delle aree intercluse. Lavorare per recuperare quello che abbiamo potrebbe comunque sia portare lavoro alle imprese sia aiutare i cittadini a trovare collocazione per le proprie famiglie».
Il sindaco ha aggiunto: «Durante la serata saranno illustrate alcune delle ultime modiche che abbiamo fatto alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, in attesa di poter avviare una variante che dovrebbe partire appena le disponibilità economiche lo consentiranno. Sarà una variante strutturale. Nel frattempo, per riuscire a muovere qualche cosa, si è cercato di raccogliendo le opinioni dei professionisti, come dell’ufficio tecnico, per andare a migliorare le norme tecniche del piano regolatore. Sono state aggiornate per andare il più possibile incontro ai piccoli problemi partendo dall’esperienza concreta condotta in questi ultimi anni».
Il vicesindaco Roberto Ghio ha detto: «A Santena, secondo i dati del Centro per l’impiego di Chieri, ci sono 290 imprese del settore edile. Dunque un settore in cui lavorano tante imprese e numerose famiglie».
L’incontro è stato chiuso dall’intervento di Luca Navone. “Da un’idea di città alle scelte concrete”: questo il titolo del suo intervento. Navone è partito dal programma elettorale di Essere Santena: «Il Piano regolatore generale deve garantire lo sviluppo della città senza il consumo del territorio agricolo esterno al centro urbano. Il territorio libero è una risorsa non rinnovabile che dobbiamo tutelare, anche riqualificando le aree residenziali e industriali esistenti e prevedendo un efficace piano delle manutenzioni».
Navone si è chiesto: «Cosa possiamo fare in questo momento per favorire la ristrutturazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente? L’amministrazione ha la volontà di mettere in atto interventi a breve termine per favorire il recupero e la ristrutturazione del patrimonio esistente. A questo proposito l’Ufficio tecnico comunale ha posto in evidenza la presenza, nelle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore, di articoli ereditati nel corso degli anni, che necessitano di revisione poiché incompleti o poco coerenti. Il gruppo di lavoro di Essere Santena ha esaminato le Norme tecniche di attuazione e ha proposto all’amministrazione comunale alcuni indirizzi generali per la revisione degli strumenti di panificazione territoriale. Nell’ambito di un incontro aperto organizzato dal gruppo di lavoro e dall’amministrazione i professionisti che operano sul territorio santenese, sulla base della loro esperienza professionale, hanno evidenziato alcune problematiche e hanno avanzato proposte. Si è così arrivati a una proposta di revisione delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge regionale 56/1977: la normativa prevede che le modificazioni – parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente – non costituiscano variante. Le modifiche proposte sono poi state approvate dal consiglio comunale».
Luca Navone ha poi presentato alcuni esempi concreti: «Con il cosiddetto “decreto del Fare” è stata modificata la definizione di “ristrutturazione edilizia”. La prescrizione del rispetto della sagoma presente nella vecchia definizione di “ristrutturazione” è stata eliminata e persiste solamente se l’immobile è sottoposto a vincolo storico o paesaggistico. L’articolo 13 relativo alla Ristrutturazione edilizia è stato così rivisto: “[…] è ammessa la possibilità di recuperare a scopi abitativi le volumetrie delle parti ex agricole e non, non più utilizzate – stalle, fienili, magazzini, depositi ecc. – purché rientranti e non nel corpo principale dell’edificio, con possibilità di modificare l’altezza della linea d’imposta della copertura, con un massimo di variazione di +m. 0,50/ + m. 1,00. Si tratta di un adeguamento alla Legge regionale 9 del 29/04/2003 “Norme per il recupero funzionale dei rustici” a scopo residenziale. Il Piano vigente infatti non consentiva il recupero alla residenza di rustici separati dal corpo principale di fabbrica, cioè quella parte di fabbricato in cui già sono presenti destinazioni residenziali».
Il secondo esempio portato è relativo all’articolo 34, aree AAT, aree agricole di tutela ambientale e salvaguardia idrogeologica. I tipi di intervento previsti sugli edifici esistenti, connessi e non con l’attività agricola, riguardano: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume ai piani terreni né di unità immobiliari esistenti; gli incrementi volumetrici sono possibili ai piani superiori. Le zone AAT sono aree tutelate a causa delle condizioni di rischio di esondazioni presenti sulle stesse. Tuttavia pare essere piuttosto restrittivo che le abitazioni ubicate in tali zone non possano usufruire della possibilità di ampliamento prevista per le zone agricole libere da vincoli. Aumenti di volume ai piani superiori a quello terreno non interferiscono con il naturale deflusso delle acque di esondazione. Si è ritenuto comunque opportuno evitare aumenti di unità immobiliari e quindi di carico antropico».
Il terzo esempio portato riguarda l’articolo 36.3, vincoli rispetto alle strade. In tutto il territorio comunale per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti degli edifici, devono essere rispettate le distanze minime dalle strade esistenti e in progetto, secondo gli allineamenti stradali indicati nelle tavole di Piano. Gli arretramenti previsti non si applicano in caso di ampliamento in sopraelevazione dei fabbricati, che possono conservare il filo di fabbricazione del piano terreno, fatti salvi eventuali diritti di terzi. Si è ritenuto corretto evitare che gli arretramenti dalle strade imposti dalla normativa siano applicati anche agli interventi di ampliamento in sopraelevazione».
L’ultimo esempio portato è stato quello relativo agli articoli 18, 19 e 20, aree residenziali ARVI, ARRS e ARRC. Per tutti gli edifici di tipo mono-bi-tri e quadrifamiliare che abbiano già raggiunto i limiti di densità fondiaria stabiliti, è consentito, una tantum e purché non ne abbiano già goduto in precedenza, l’ampliamento massimo di mc.150 per miglioramenti igienico-funzionali, sempre nel rispetto dei parametri sopra fissati. Tali ampliamenti sono altresì consentiti per tutti gli edifici che hanno una capacità edificatoria residua inferiore ai 150 mc. L’applicazione della possibilità di ampliamento “una tantum” di mc.150 non risultava sufficientemente chiara ed equa: in effetti ne aveva diritto chi avesse già superato, anche solo di un metro cubo, la capacità edificatoria di zona, mentre non ne aveva diritto chi avesse ancora a sua disposizione della volumetria residua, anche se solo un metro cubo: occorreva pertanto inserire una norma riferita, specificatamente, alla capacità edificatoria residua».
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