Santena – 25 marzo 2016 – La Regione Piemonte ha confermato la validità delle esenzioni E01, E03, E04 e E05 (già rilasciate in precedenza e in scadenza al 31 marzo 2016), sino al 31 marzo 2017, senza alcun obbligo per l’assistito che quindi non dovrà recarsi all’Asl territorialmente competente.
Di seguito, il comunicato dell’ufficio stampa dell’Asl To5.
Proroga validità del pagamento del ticket per reddito
Confermata la validità delle esenzioni E01 – E03 – E04 – E05 sino al 31 marzo 2017
La Regione Piemonte ha confermato la validità delle esenzioni E01 – E03 – E04 e E05 (già rilasciate in precedenza e in scadenza al 31 marzo 2016), sino al 31 marzo 2017, senza alcun obbligo per l’assistito che quindi non dovrà recarsi all’Asl territorialmente competente.
Si ricorda che il soggetto avente diritto all’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite/prestazioni specialistiche ambulatoriali e gli esami diagnostici è costituito da:
–persona con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro – Cod. E01. Il minore al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;
–titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale – Cod. E03;
–titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico – Cod. E04.
La validità del codice E05, relativo all’esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età, con reddito familiare inferiore a 36.151,98, è prorogata al 31 marzo 2017.
Chi è titolare di esenzione E02 – disoccupati e lavoratori in mobilità – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Cod. E02, dovrà recarsi nella propria Asl per l’eventuale rinnovo del certificato.
Il concetto di nucleo familiare è stabilito con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1993 (art. 1).
Tutte le autocertificazioni rese per l’ottenimento dell’esenzione per reddito, sono trasmesse dall’Asl all’Agenzia delle Entrate ed al Ministero dell’Economia e Finanze per gli accertamenti sulle dichiarazioni non veritiere come previsto dalla legge. La legge prevede sanzioni amministrative e penali derivanti da dichiarazioni false relativamente alla propria posizione reddituale e/o a quella dei componenti il nucleo familiare.
Non sono prorogati gli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l’estrema variabilità della condizione di disoccupato.
E02 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31 incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico. Per disoccupato si intende colui che, dopo aver svolto attività lavorativa alle dipendenze, ha perso il lavoro ed è iscritto all’Ufficio del Lavoro. In questa categoria rientra anche il lavoratore in mobilità, alle stesse condizioni di cui sopra.
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Fonte: comunicato ufficio stampa Asl To5
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