Santena, “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo”. In municipio si può firmare il progetto di legge di iniziativa popolare

SANTENA – 6 febbraio 2021 – In municipio è possibile firmare il progetto di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Per firmare occorre recarsi in municipio, agli uffici dell’Anagrafe.

Progetto di legge di iniziativa popolare

NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI

RELAZIONE

Da anni assistiamo impassibili al proliferare dell’esposizione ovunque, di simboli che richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose. Il ‘Rapporto Italia 2020’ dell’Eurispes ci dice che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7% oggi sono il 15,6%, mentre sono in aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah dall’11,1% al 16,1%. Inoltre, secondo l’indagine, riscuote nel campione un “discreto consenso” l’affermazione secondo cui “Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio” (19,8%). Con percentuali di accordo vicine tra loro seguono “gli italiani non sono fascisti ma amano le personalità forti” (14,3%), “siamo un popolo prevalentemente di destra” (14,1%), “molti italiani sono fascisti” (12,8%) e, infine, “ordine e disciplina sono valori molto amati dagli italiani” (12,7%). In compenso secondo la maggioranza degli italiani, recenti episodi di antisemitismo sono casi isolati, che non sono indice di un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7%).

Per meno della metà del campione (47,5%) gli atti di antisemitismo avvenuti anche in Italia sono il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno. Per il 37,2%, invece, sono bravate messe in atto per provocazione o per scherzo.
Nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento aveva approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che colpiva coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco.

Questa proposta di legge riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l’esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici.
Qualcosa sta accadendo: i media trasudano da anni di notizie che era giusto considerare allarmanti, vi era e persiste una crescente diffusione di razzismi e di appelli a trovare soluzioni autoritarie. Oggi riteniamo fondamentale che dal basso si riparta per riparlare dei valori della nostra Costituzione e attualizzarli: la Costituzione con la sua XII disposizione transitoria vieta la ricostituzione sotto ogni forma del disciolto partito fascista. E’ necessario, di fronte all’esposizione, la vendita di oggetti di simboli che si richiamano a quella ideologia che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per diffondere attraverso la propaganda, l’esposizione, la vendita di oggetti di nuovo i simboli di quel passato tragico.

Ripartiamo da una iniziativa popolare dal basso per difendere la nostra Costituzione e i suoi valori.

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Progetto di legge di iniziativa popolare
NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI


Articolo 1
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

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Articolo 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.