Asl To5, nuove indicazioni per le sanzioni per chi non si è sottoposto a vaccinazione anti covid-19

SANTENA – 28 aprile 2022 Dall’Asl To5 arrivano informazioni per i cittadini che ricevono dall’Agenzia delle Entrate Riscossione la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-Covid 19.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i cittadini hanno dieci giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per trasmettere eventuali certificati relativi al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, alla ASL competente per territorio di residenza.

Si ricorda che entro il medesimo termine di dieci giorni, i cittadini interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l’apposito servizio, disponibile sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/, l’avvenuta presentazione della documentazione alla ASL di competenza.

Di seguito le modalità per far pervenire la documentazione all’Asl To5:

Nella documentazione deve essere compresa, solo in formato pdf, copia di:
– comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvio del procedimento sanzionatorio;
– prova della data di ricezione della comunicazione (busta con data di ricezione);
– documento di riconoscimento e codice fiscale del soggetto interessato dall’avviso;
– eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;
– eventuale altra documentazione sanitaria ritenuta utile.

Un Team medico valuterà quanto pervenuto. 

Ricordiamo che i destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle categorie soggette ad obbligo vaccinale anti-Covid-19 e che:
–alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
–a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
–a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la “dose booster” (richiamo) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

INFO Per maggiori informazioni è possibili consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

FONTE nota ufficio stampa Asl To5