Santena, a Carnevale 2024 stop a bombolette spray e bevande in contenitori di vetro

SANTENA – 9 febbraio 2024 – Stop alla vendita, detenzione e utilizzo di bombolette spray, bombolette di schiuma da barba e contenitori simili. Vietata anche la detenzione e l’utilizzo alle bevande in contenitori di vetro. Questo prevede una recente ordinanza del sindaco, in vista del  Carnevale santenese, in agenda sabato 24 febbraio 2024.

Il Carnevale di Santena è previsto il 24 febbraio 2024 – o in caso di annullamento per avverse condizioni meteo il 2 marzo 2024 -, dalle ore 13:00 alle ore 18:00, con svolgimento della sfilata nel seguente percorso: via Torino, via Cavour nel tratto da via Torino a Piazza Martiri della Libertà, con conclusione della sfilata in piazza Martiri della Libertà.
Il sindaco della città, Roby Ghio, afferma: «E’ diffusa la consuetudine di celebrare il carnevale con l’uso di bombolette spray di schiuma, schiuma da barba, altri simili contenitori o altri materiali che lasciano sostanze imbrattanti contro persone, veicoli, immobili o sulla sede stradale. Tali  comportamenti vanno a costituire una turbativa dell’ordinaria convivenza civile essendo causa di liti e di pregiudizio per la proprietà pubblica e privata costituendo un potenziale pericolo per la sicurezza delle persone».
Con una ordinanza, la numero 7, del giorno 24 gennaio 2024, il sindaco di Santena ha disposto: “Che dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del 24 febbraio 2024 o, in caso di annullamento per avverse condizioni meteo, del 2 marzo 2024 nell’area di svolgimento della manifestazione e nelle aree ad essa limitrofe ovvero a una distanza di 500 metri dal percorso indicato in premessa sia:
-vietata la vendita, anche per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;
-vietata la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o similari;
-vietata la vendita, la detenzione e l’utilizzo nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico di bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori di altro materiale atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici o privati”.

Ancora, l’ordinanza prevede che “Il divieto inerente le bevande in contenitori di vetro non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e nelle loro pertinenze appositamente attrezzate”. Le sanzioni penali ed amministrative previste per le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza vanno da euro 25 a euro 500.

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