SANTENA – 4 dicembre 2008 – Il sindaco Benny Nicotra perde la battaglia legale ingaggiata subito dopo le elezioni amministrative 2007 contro due capigruppo di opposizione – Bruno Ferragatta dell’Unione centrosinistra Santena e Domenico Galizio di Insieme per Santena – tre giornalisti e un direttore di giornale.
Il 25 novembre scorso il Tribunale di Torino, sezione dei Giudici delle indagini preliminari, con un’ordinanza di archiviazione, firmata dal giudice Sandra Casacci, ha disposto l’archiviazione del procedimento perché i fatti denunciati nelle diverse querele non sussistono o non costituiscono reato.
I fatti si riferiscono ad articoli pubblicati sui giornali La Stampa, Il Mercoledì e Il Corriere di Chieri, relativi alla campagna elettorale 2007. Il sindaco Benny Nicotra, nel luglio 2007, aveva raccolto un po’ di articoli e presentato tre atti di querela alla Procura della Repubblica, mettendo sotto accusa esponenti di minoranza, giornalisti e un direttore di testata.
Il Tribunale di Torino ha messo la parola fine alle vicenda ritenendo che le affermazioni dei due esponenti di opposizione in consiglio comunale siano riconducibili nell’abito dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca politica e non presentino natura diffamatoria.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza di archiviazione. Come sempre, il genere letterario non è dei più esaltanti, ma vale la pena arrivare fino in fondo. Buona lettura.
N. 21259/07 R.G. N.R.
N. 3981/08 R.G. G.I.P.
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI DELLE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
Il giudice Sandra Casacci
Letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di:
GRIECO Mario nato a Torino il 20.1.1952
Difeso di fiducia dall’avv. Luigi GIULIANO
GALIZIO Domenico
Nato a Latisana (Ud)
Difeso di fiducia dell’avv. Maurizio VEGLIO
FERRAGATTA Bruno nato a Torino il 5.8.1960
Difeso di fiducia dall’avv. Davide MOSSO
GHIRARDI Mario nato a Chieri (To) il 14.3.1953
Difeso di fiducia dall’avv. Luigi GIULIANO
GENTA Federico
Nato a Torino il 11.10.1978
Difeso di fiducia dagli avv. Luigi GIULIANO e Luigi CHIAPPERO
ZANOTTI Raphael
Nato a Monaco il 7.3.1975
Difeso di fiducia dagli avv. Luigi GIULIANO e Luigi CHIAPPERO
Per i reati di cui agli artt. 595 commi 1 e 3 c.p. e 13 l. 47/48 e di cui all’art. 57 in relazione all’art. 595 commi 1 e 3 c.p. (per il solo GHIRARDI) in relazione ai quali risulta p.o. Benedetto NICOTRA, difeso dall’avv. Claudio STRATA
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Vista la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in data 15.2.08;
vista la tempestiva opposizione della p.o. in data 15.2.08;
sentite le parti (difensori degli indagati e della persona offesa) all’udienza ex all’art. 410 c.p.p. in data 24.9.08;
premesso che si deve decidere della natura diffamatoria di una serie di articoli pubblicati in rapida successione temporale sui giornali “La Stampa”, “Il Mercoledì” e “Corriere di Chieri”, tutti aventi ad oggetto il sindaco di Santena Benedetto NICOTRA, con specifico riferimento alla sua campagna elettorale dell’anno 2007 e alla sua gestione politica-amministrativa nei mandati precedenti;
ritenuto che si versi nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca politica e che pertanto operi la scriminante di cui all’art. 51 c.p., che, in nome della libertà di pensiero, costituzionalmente protetta dall’art. 21 e particolarmente tutelata rispetto al dibattito politico, consente la manifestazione di opinioni, argomentazioni, valutazioni, apprezzamenti anche oggettivamente tali da entrare in conflitto con la reputazione della vittima, la cui dignità personale, pur tutelata dagli artt. 2 e 3 Cost., soccombe a fronte del rilievo sociale dell’interesse pubblico alla più ampia dialettica democratica, purché “non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell’altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei all’ambito della contesa politica e non ricorrano all’uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse” (Cass. Sez. I, 10.6/24.6.2005, n. 23805); e purché inoltre, in ipotesi di attribuzione di un fatto specifico, non prescindano dalla verità storica dello stesso;
ritenuto che, alla luce di questo criterio:
-le dichiarazioni dell’indagato GALIZIO, avversario del NICOTRA nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Santena, nell’articolo pubblicato su “La Stampa” del 12 giugno 2007, dal titolo “Finisce in lite la notte dei lunghi coltelli”, insinuano effettivamente “tutti sapevano di strane telefonate che venivano fatte a chi ha ricevuto rimborsi per i danni dell’alluvione, quando NICOTRA era sindaco”), sebbene in modo vago, comportamenti “anomali” tenuti durante la campagna elettorale del Sindaco, tuttavia non specificano né le reali modalità di tali comportamenti, sì da poterli qualificare come effettivamente diffamatori né soprattutto la riferibilità soggettiva degli stessi, sicché non sarebbe sostenibile con successo in giudizio l’accusa di diffamazione a danno del NICOTRA.
-l’articolo pubblicato a firma GENTA su “La Stampa” del 13 giugno 2007, intitolato “Sfilata di testi dai carabinieri: tensione in paese per “la notte dei coltelli””, in un riquadro dal titolo “Trame e raccomandazioni: tutte le malefatte di Benny” e dall’occhiello “Le accuse a NICOTRA” riporta il contenuto del manifesto della lista “Unione dei Moderati”, guidata da Roberto ANSALDI, altro avversario politico del sindaco, affisso nei pressi del Comune nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2007, poche ore prima della fine della campagna elettorale; l’affissione aveva dato luogo ad alcune scaramucce, al limite dell’aggressione fisica, tra gli opposti sostenitori, che avevano fatto battezzare la notte pre-elettorale, nella cronaca cittadina come la “notte dei coltelli”.
Non si vede come non possa definirsi di interesse pubblico, scriminata dal diritto/dovere di cronaca, la notizia degli avvenimenti di quella notte e le ragioni delle tensioni, generate dal tentativo di un sostenitore della lista del Sindaco di strappare un manifesto di “accuse” affisso da una lista contrapposta; da qui, ovviamente, la necessità di riportare anche il contenuto di quelle accuse, appunto presentate come tali e non come verità. Anche le forme con cui la notizia è stata riportata devono ritenersi del tutto pertinenti, non potendosi attribuire valore volutamente denigratorio, inteso come attacco personale e gratuito a un titolo (“Tutte le malefatte di Benny”) che, per quanto malizioso, deve essere letto nel contesto dello scritto e, soprattutto, alla luce dell’occhiello che del titolo è la necessaria e complementare specificazione.
-l’articolo comparso a firma ZANOTTI su “La Stampa” del 15 giugno 2007 dal titolo “Il sindaco, i rivali e l’amico scomodo” presenta la figura di tale Vincenzo D’ALCALA’, soggetto intervenuto a sedare il battibecco tra i sostenitori delle opposte fazioni politiche di fronte al manifesto di cui al punto precedente, descrivendolo come “imprenditore attivo nel settore degli autotrasporti, con parenti, amici ed una villa fortino che farebbe invidia anche a Riace. Un personaggio con alle spalle una condanna a sette anni e colonia agricola, come si usava un tempo. Estorsione, usura e lesioni personali. Arrestato perché inviava proiettili a chi l’aveva denunciato. Liberato grazie all’indulto (…)”.
L’autore accosta questo personaggio al sindaco NICOTRA, presentandolo come sostenitore della sua campagna elettorale e poi aggiunge “(NICOTRA) gli va dato atto, è un uomo di rispetto: D’ALCALA’, lo ha sempre difeso, anche nei momenti bui (…) E così era giusto per D’ALCALA’ farsi vedere insieme a NICOTRA in piazza, presenziare ai seggi”.
La notizia è vera: D’ALCALA’, effettivamente pluricondannato per i gravi reati citati dal giornalista e per altri ancora ed altresì dichiarato delinquente abituale, risulta essersi ripetutamente accompagnato in pubblico al NICOTRA durante la campagna elettorale, essere intervenuto a sedare la lite nella “notte dei coltelli” e avere presenziato ai seggi durante le elezioni. E’ lo stesso NICOTRA ha dichiarare, in un articolo dal titolo “Tutti i pettegolezzi, D’ALCALA’ è persona di rispetto” pubblicato nella medesima pagina di quello in oggetto, che conosce il D’ALCALA’ (sia pure alla pari degli altri 10.418 santenesi) e che lo stesso è stato presente ai seggi ed è intervenuto a sedare le baruffe dei “lunghi coltelli” (sia pure come “semplice cittadino”), con la significativa aggiunta: “(D’ALCALA’) E’ una persona che merita rispetto, perché ha aiutato tante persone durante l’alluvione del 1994. Quelli che citano D’ALCALA’ a sproposito gli fanno solo del male”.
A parte il fatto che tali espressioni, ovviamente rispettabili come qualsiasi altra manifestazione di pensiero, privano di natura diffamatoria – ovvero di attentato alla reputazione soggettivamente delineata in relazione alla persona della vittima – gli accostamenti che, in vario modo, i giornali dell’epoca hanno compiuto tra il sindaco e il D’ALCALA’, non vi è dubbio che sia di generale interesse apprendere che una delle persone pubblicamente frequentate (con aperte manifestazioni di stima) dal sindaco, è gravata da pesanti condanne e dichiarata delinquente abituale: la notizia è stata riferita con il rispetto della verità e della continenza ed è dunque scriminata dal diritto di cronaca e di critica politica.
-l’articolo pubblicato su “Il Mercoledì” del 13 giugno 2007, riporta le dichiarazioni di due avversari del NICOTRA, il già visto GALIZIO della lista “Insieme per Santena” e Bruno FERRAGATTA candidato per la lista “Unione centrosinistra Santena” i quali, nel riferire del clima “via via più teso e pesante” delle elezioni comunali, aggiungevano “non ha certo giovato a migliorare la situazione la circostanza che NICOTRA sia stato sostenuto da persona con precedenti penali che, scarcerata per effetto dell’indulto, ha fatto ritorno a Santena ove vanta una forte presenza sul territorio. Questo signore con i suoi amici sono stati pressoché per tutto il corso dello svolgimento delle elezioni nei pressi dei seggi elettorali quasi a svolgere una sorta di presidio”. Lo stesso querelato, come si è visto, ha manifestato pubbliche espressioni di stima nei confronti del personaggio de quo. Il fatto che i suoi avversari politici pongano questa sua frequentazione a base del suo successo elettorale fa parte di un incomprimibile diritto di critica che non consente di sostenere l’intenzione diffamatoria delle dichiarazioni in oggetto e che non ha travalicato né i limiti della verità del fatto né quelli della continenza delle espressioni usate.
-L’articolo a firma GRIECO, comparso sul “Corriere di Chieri” del 15 giugno 2007 (ind. GRIECO e GHIRARDI) dal titolo “Elezioni da paura: denunce” e il riquadro titolato “Collage di accuse. Ecco il manifesto che NICOTRA e i suoi non vogliono vedere” raccontano fatti realmente accaduti, vale a dire le tensioni verificatesi la notte precedenti alle elezioni, a proposito del manifesto affisso dagli avversari politici contenente una serie di accuse a NICOTRA, gli esposti presentati in proposito alla Procura e alla Prefettura da parte di candidati concorrenti (Ansaldi, Galizio e Ferragatta), infine l’elenco delle accuse che gli avversari politici avevano elevato nel famoso manifesto e che erano costituite da un collage di articoli dello stesso “Corriere di Chieri” che nel passato avevano pesantemente criticato il sindaco NICOTRA, riferendosi a episodi accaduti nel corso delle sue precedenti amministrazioni.
Vero che il giornalista non si è limitato a riportare le pubblicazioni di stampa, ma ha anche aggiunto brevissime spiegazioni sulle vicende cui quei titoli si riferivano: ma pur sempre riferendo fatti realmente accaduti (la questione dei rimborsi, la questione dei professionisti suggeriti al Comune di Villastellone, la questione delle dimissioni in blocco dei 14 consiglieri comunali che avrebbero fatto decadere il sindaco in allora eletto, GHIO), che lo stesso NICOTRA non smentisce, pur dando di essi una spiegazione ovviamente diversa da quella suggerita dai suoi avversari politici.
Anche in questo caso, versiamo dunque in una manifestazione di critica politica, di rilievo pubblico, esposta con termini perfettamente contenuti, cui tra l’altro solo ora, con l’atto di querela, l’interessato risponde, mentre all’epoca, pur avendo avuto la parola, secondo una regola di corretta esposizione delle opposte versioni, aveva ribattuto: “Non mi interessa quello che scrivono i giornali. Assolutissimamente… quello che ho da dire è che gli avversari hanno perso. Punto e basta”.
Tanto più a fronte di questa risposta, dunque, l’articolista aveva tutto il diritto di riportare, senza ulteriori commenti, la versione degli oppositori, beneficiando quindi della medesima scriminante collegata al diritto/dovere di critica e di cronaca.
Ritenuto pertanto che l’opposizione all’archiviazione debba essere respinta e che il procedimento debba essere archiviato perché i fatti denunciati nelle diverse querele non sussistono (episodio relativo all’articolo su “La Stampa” del 12 giugno 2007) o non costituiscono reato (tutti gli altri episodi) in applicazione della scriminante di cui all’art. 51 c.p.
P.Q.M.
Visti gli artt. 408 ss. c.p.p.,
dispone l’archiviazione del procedimento.
Atti al P.M..
Torino, 25.11.08
Il GIUDICE
Sandra Casacci