Santena – 24 ottobre 2010 – Di seguito, il testo del manifesto relativo al 6° censimento generale dell’agricoltura, affisso in settimana.
6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA
Il 6° Censimento generale dell’agricoltura sarà effettuato con riferimento alla data del 24 ottobre 2010, a norma dell’art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166, e in conformità alle istruzioni impartite dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Il Censimento rileva in ciascun comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall’istituto Nazionale di Statistica (Regolamento (Ce) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Il Censimento rileva anche la superficie a vite secondo la natura della produzione, i vitigni presenti, la relativa superficie secondo l’anno di impianto e la produzione di uva da vino realizzata (Regolamento (Cee) n. 357/79 del Consiglio, e successive modificazioni).
Le aziende agricole e zootecniche vengono censite nel Comune di residenza o di domicilio del conduttore, nel caso di persona fisica, e nel Comune della sede legale del conduttore, nel caso di persona giuridica.
La raccolta dei dati sarà effettuata nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2010 ed il 31 gennaio 2011.
La compilazione dei questionari verrà effettuata da rilevatori muniti di appositi tesserini di riconoscimento, tramite intervista diretta al conduttore dell’azienda, oppure dallo stesso conduttore, mediante compilazione e trasmissione del questionario elettronico via Internet.
I conduttori di azienda agricola hanno l’obbligo di fornire in modo esatto e completo le notizie e i dati richiesti nel questionario di rilevazione.
I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale).
La mancata fornitura dei dati richiesti mediante il questionario di rilevazione, accertata dai competenti Uffici di censimento, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, e del DPR 31 dicembre 2009.
I conduttori di azienda agricola con terreni agricoli di qualsiasi dimensione ad eccezione di orti familiari inferiori alle 20 are o di allevamenti per autoconsumo che non siano stati contattati per la compilazione del questionario da parte di un rilevatore entro il 31 gennaio 2011, devono darne comunicazione entro 3 giorni dal termine anzidetto al numero verde 800098571, attivo dal 10 ottobre, tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, oppure visitare il sito del Censimento http://censimentoagricoltura.istat.it dove si potrà consultare tutta la documentazione disponibile.
Addì, 18 ottobre 2010
IL SINDACO
Benny Nicotra
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