Santena, autocertificazioni di Benny Nicotra: il difensore civico della Provincia chiede la consegna della documentazione a Cascella

Santena – 19 febbraio 2012 – Di seguito il testo, integrale, della lettera del Difensore civico della Provincia Ettore Rinaldi, in cui si afferma che il Comune deve consentire a Santino Cascella l’accesso alla documentazione chiesta e cioè alle autocertificazioni rese dall’ex sindaco Benny Nicotra in merito alla sua posizione lavorativa. Di seguito, la missiva.

Al Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Zarcone
Comune di
10026 SANTENA

 

p.c. Cascella Santino
via Tripoli 6
10026 SANTENA

 

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti – riesame di diniego

 

Il signor Santino Cascella ha presentato richiesta di riesame avverso il provvedimento di diniego a richiesta di accesso agli atti (…) del 1° dicembre 2011 motivato dalla carenza in capo al richiedente di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata.

Il signor Cascella nel proporre richiesta di riesame espone di aver espletato dal 2002 al maggio 2011 cariche di amministratore comunale e di aver partecipato ai procedimenti amministrativi che attengono  agli atti di cui alla richiesta e di essere colui che ha depositato l’esposto da cui sono scaturite le indagini amministrative e penali nonché di avere deliberato atti e provvedimenti finanziari rivelatesi non proprio trasparenti  sulla scorta della documentazione in questione, nella richiesta di accesso agli atti veniva anche indicato l’articolo 43 T.U. in materia di diritto di accesso dei consiglieri comunali per ragioni del proprio mandato.

Da comunicazione del segretario comunale risulta che gli atti oggetto della richiesta pur facendo parte di procedimento penale in corso non sono coperti da segreto istruttorio e neppure da esigenze di riservatezza connesse all’indagine penale come riferito dal P.M: procedente che riteneva come il rilascio di tali atti non avrebbe interferito con le indagini.

La questione può quindi limitarsi alla verifica della sussistenza in capo al signor Cascella di un interesse al rilascio degli atti da qualificarsi come diritto di accesso ex articolo 43 T.U. ovvero come interessato ex articolo 22 legge 241/90.

Nell’argomentato provvedimento di diniego nulla viene detto circa la ricorrenza in capo al richiedente del diritto di accesso ex articolo 43 T.U., diritto che formalmente non sussiste in capo a un ex amministratore, avendo terminato il suo mandato. Ma le circostanze in cui tale mandato si è concluso trovano diretto riferimento nella documentazione richiesta e se ciò può non essere sufficiente per consentire l’accesso in qualità di consigliere comunale come espressamente prevede l’articolo 43 T.U. tuttavia  costituisce elemento significativo da valutare ai fini di una legittimazione come interessato secondo l’ampia definizione data dall’articolo 22 legge 241/90 anche alla luce della giurisprudenza amministrativa su tale aspetto. La medesima sentenza citata nel provvedimento di diniego (Consiglio di Stato 28 settembre 2010, n° 7183) specifica che il richiedente non debba necessariamente essere titolare di una posizione soggettiva identificabile con un diritto soggettivo o un interesse legittimo ammettendo quindi un interesse di intensità minore seppure diverso dal generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della P.A., interesse quest’ultimo che non legittima al diritto di accesso.

A considerare la peculiare situazione del signor Cascella che nel periodo del suo mandato ha deliberato atti e provvedimenti finanziari che a posteriori possono qualificarsi come illegittimi e potenzialmente suscettibili di una azione di ripetizione contabile, atti che almeno sotto il profilo della reputazione e del proprio onore (che non vengono meno con il termine del mandato) è suo interesse conoscere e acquisire nella loro esatta formulazione nonché il fatto, che potrebbe non essere occasionale, di esser stato colui che ha segnalato l’irregolarità all’amministrazione comunale esponendosi quindi a eventuali critiche se non a querele per diffamazione o a denunce per calunnia, si ravvisano elementi che possono portare alla identificazione di un interesse connotato da una posizione soggettiva rilevante non solo moralmente, ma anche come diritto soggettivo personale (onore e reputazione) in ogni caso una posizione soggettiva diversa dal generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Concludendo, pare a questo difensore civico che il provvedimento di diniego abbia interpretato in modo restrittivo la formulazione dell’articolo 22 legge 241/90 negando l’accesso ad atti che è interesse diretto, concreto e attuale del signor Cascella a ottenere.

Per quanto dispone l’articolo 25, comma 4, legge 241/90 l’Amministrazione Comunale entro trenta giorni deve consentire l’accesso ove non ritenga, entro tale termine, di emettere provvedimento confermativo motivato del diniego già espresso, quest’ultimo impugnabile avanti al Tar.

Il Difensore Civico della Provincia di Torino

Dott. Ettore Rinaldi

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Sin qui la lettera. Per la cronaca Santino Cascella il 3 giugno 2011 agli uffici comunali aveva chiesto tre cose: di disporre una verifica della posizione lavorativa  previdenziale di Benny Nicotra riferita al periodo 2002-2011; di avere copia delle dichiarazioni rese da Benny Nicotra in ordine alla sua posizione lavorativa; di avere un prospetto riepilogativo del trattamento economico erogato dal Comune di Santena a Benny Nicotra a titolo di indennità di funzione dal mese di maggio 2007 al mese di maggio 2011. Il motivo del contendere è semplice: come è emerso – subito dopo lo scioglimento del consiglio comunale da parte del prefetto – l’ex sindaco, negli anni, è risultato essere alle dipendenze delle ditte Ages, Pantek, Centro lavaggio terreni e Lenti. Nel caso non avesse dichiarato di essere un lavoratore dipendente potrebbe avere percepito il raddoppio dell’indennità di funzione che non gli spettava. Poche ore ancora e sulla vicenda – finalmente – si saprà come sono andate le cose.

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