Santena – 31 maggio 2012 – Nella giornata odierna nell’albo pretorio in rete è stata pubblicata una delibera della Giunta comunale che ha come oggetto “Procedimento penale R.G.N.R. 16937/11 – Decisioni a seguito dell’udienza del 28 maggio 2012”. Dietro un titolo un po’ criptico si cela la vicenda che vedeva l’ex sindaco Benny Nicotra oggetto di un procedimento penale. Ecco il testo, integrale, della delibera.
CITTA’ DI SANTENA
Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA IN DATA 30/05/2012 N. 62
OGGETTO: Procedimento penale n. R.G.N.R. 16937/11 – Decisioni a seguito dell’udienza del 28.05.2012.
L’anno duemiladodici, addì trenta, del mese di maggio, alle ore 16 e minuti 20, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: BALDI Ugo Sindaco; GHIO Roberto Assessore; ROMANO Paolo Assessore; SICILIANO Concetta Assessore; MASTROGIOVANNI Walter Assessore; OLLINO Dinamaria Assessore. In totale sono 6 e così in numero sufficiente a deliberare.
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alberto Cane la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno.
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Procedimento penale n. R.G.N.R. 16937/11 – Decisioni a seguito dell’udienza del 28.05.2012”.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012 la cui relazione previsionale e programmatica è stata approvata con deliberazione del C.S. n.37 del 27.03.2012;
Richiamate:
– la nota prot. 13549 in data 1.12.2011 con cui il Comune di Santena richiedeva al Sig. Benedetto Nicotra, ex Sindaco, la somma di € 60.413,68 dovuta a rimborso delle maggiori somme percepite indebitamente nel periodo 2007-2011 a titolo di indennità di carica;
– la successiva nota prot. n.14493 in data 29.12.2011 con cui il Sig. Benedetto Nicotra trasmetteva rilievi ed osservazioni;
– la nota del Comune di Santena prot. n. 1002 in data 30.01.2012 in riscontro alla succitata nota del Sig. Benedetto Nicotra con cui veniva confermato l’importo di € 60.413,68, quale somma dovuta al Comune di Santena a titolo di rimborso;
Preso atto che il Sig. Benedetto Nicotra in data 11.04.2012 ha versato a favore del Comune di Santena la somma di € 32.047,29 con la seguente causale: “Offerta reale in ordine ai contributi non dovuti per erroneo conteggio come da mie comunicazioni del 09.06.2011 successivamente del 28.12.2011 e per ultimo raccomandata R.R. N.13696490436 7-7 del 5.03.2012”;
Visto che le implicazioni di carattere patrimoniale connesse alla suddetta vicenda sono anche oggetto di procedimento penale, avviato su denuncia penale inoltrata alla Procura di Torino in data 6.06.2011, prot. n. 6893;
Preso atto che a seguito della succitata denuncia penale, il Pubblico Ministero Dott. Francesco Saverio Pelosi ha avviato nei confronti del Sig. Benedetto Nicotra il procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 16937/11 per il reato di cui agli artt.81 cpv.,640 comma 2 n.1, 61 n.7), n.9) c.p.;
Visto il decreto di fissazione di udienza preliminare del Tribunale di Torino- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari ex artt. 418,419 c.p.p., pervenuto in data 17.04.2012 al prot. n. 4353 notificato anche al Comune di Santena in qualità di parte offesa e relativo al procedimento penale di cui sopra;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 in data 3.5.2012, adottata con i poteri della Giunta Comunale, con la quale:
– Si è autorizzato il Servizio Finanziario all’incasso della somma di € 32.407,29 versata dal Sig. Benedetto Nicotra in data 11.04.2012, disponendo che tale incasso sia eseguito a titolo di acconto per le somme indebitamente percepite nel periodo 2007 – 2011 dal Sig. Benedetto Nicotra a titolo di indennità di carica, restando impregiudicato il diritto del Comune di Santena al recupero anche coattivo della somma dovuta come differenza a saldo del totale complessivo dovuto;
– Il Comune di Santena si è costituito in giudizio avanti al Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, in qualità di parte offesa nel procedimento penale n.16937/11 R.G.N.R. a carico del Sig. Benedetto Nicotra.
– Si è autorizzato il conferimento dell’ incarico relativo alla costituzione di parte civile del Comune di Santena nel procedimento penale di cui al punto 1, all’ Avv. Roberto Macchia;
Rilevato che con determinazione n. 163 in data 23.05.2012 si è conferito formalmente l’incarico di cui sopra al predetto Avvocato;
Visto che a seguito di colloquio con l’Avv. Macchia, il Comune ha definito la propria strategia processuale nella nota trasmessa dall’Avv. Macchia all’Avvocato difensore del sig. Nicotra prot. n. 0005872 del 22 maggio 2012, del seguente tenore letterale:
– Somma complessivamente dovuta da Nicotra al Comune per maggiori indennità percepite: Euro 60.413,68
– Somma restituita da Nicotra: Euro 32.047,29
– Somma ancora dovuta da Nicotra a rimborso delle indennità indebitamente percepite: Euro 60.413,68 – Euro 32.047,29 = Euro 28.366,39
Ulteriori somme da richiedere al sig. Nicotra: Euro 10.000,00
La suddetta somma è stata quantificata a titolo di risarcimento del danno all’immagine o “danno da perdita di immagine pubblica”, secondo i principi delineati dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. III centr. app., n. 228 del 14 Marzo 2012, in cui vengono assunti quali indicatori:
– la diffusività dell’episodio nella collettività,
– la gravità oggettiva dei fatti (desunta dalle modalità di perpetrazione del reato, dalla reiterazione dello stesso, dall’entità dell’arricchimento e, dunque, della rilevante somma indebitamente percepita);
– la qualifica dei soggetti interessati;
– il loro ruolo istituzionale nell’Ente.
Tale somma di euro 10.000,00 viene richiesta a titolo provvisionale, in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza Cassazione, Sez. Unite Civili, 25 Febbraio 2010, n. 4549, ferma restando quindi la possibilità che la Corte dei Conti, cui verrà trasmessa dal Comune la sentenza di patteggiamento, determini un diverso importo da risarcire a favore del Comune.
In ogni caso, la somma quantificata di Euro 10.000,00 in via provvisionale, è così dettagliabile:
– euro 1.000,00 per rimborso ore di lavoro dedicate alla pratica (circa 36 ore di lavoro a circa 30 euro orarie);
– euro 3.000,00 per interessi e rivalutazione monetaria della somma di euro 60.500,00, pari a circa il 5% della stessa;
– euro 6.000,00 per spese legali e per il vero e proprio danno all’immagine dell’Ente.
La somma complessiva ancora dovuta dal sig. Nicotra al Comune è pertanto quantificabile in: Euro 28.366,39 + Euro 10.000,00= Euro 38.366,39
A tale somma si può detrarre a parziale compensazione la somma di euro 9.540,00 per restituzione oneri INPS versati al Comune.
Il totale complessivo definitivo dovuto dal sig. Nicotra al Comune, dedotta la suddetta somma di Euro 9.540,00 a parziale compensazione è pari quindi a: Euro 38.366,39 – Euro 9.540,00= Euro 28.826,39
Non è possibile invece portare in detrazione la somma di Euro 11.016,08 dovuta dal Comune al sig. Nicotra a titolo di indennità di fine mandato, poichè tale somma dovuta è al lordo dell’irpef, e quindi va pagata dal Comune direttamente a Nicotra, una volta effettuati i versamenti Irpef del caso.
Il Comune esprime quindi parere favorevole al patteggiamento e non si costituisce parte civile qualora il sig. Nicotra versi prima dell’udienza del 28 Maggio 2012 o contestualmente ad essa la somma complessiva di euro 28.826,39 come sopra determinata, impegnandosi contestualmente a versare a Nicotra entro il mese di Giugno 2012 l’indennità di fine mandato pari ad euro 11.016,08 lorde.
Preso atto che il sig. Benedetto Nicotra, con bonifico del 25/05/2012, ha disposto il versamento della somma di € 28.826,39 a favore del Comune di Santena;
Vista la comunicazione dell’Avv. Macchia trasmessa al Comune in data 28 maggio 2012, ricevuta a protocollo al n. 0006175 in data 29.05.2012, del seguente tenore letterale “all’odierna udienza avanti la dott.ssa Salvadori, l’On. Nicotra ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione ed € 200,00 di
multa con sospensione condizionale della pena. Ho segnalato che era intervenuto il risarcimento del danno e la restituzione di quanto indebitamente percepito e che per tale ragione il Comune aveva deciso di non costituirsi parte civile”;
Ritenuto di dover assumere idoneo provvedimento di presa d’atto di quanto sopra, autorizzando il Servizio Finanziario all’incasso delle predette somme;
Premesso quanto sopra, il Sindaco propone che la Giunta Comunale
D E L I B E R I
quanto segue:
1. Di prendere atto dell’intervenuto risarcimento del danno patrimoniale arrecato al Comune dal sig. Nicotra Benedetto nella vicenda processuale di cui in premessa, mediante versamento a favore del Comune della somma complessia di € 60.413,68.
2. Di prendere atto e ratificare la non costituzione in giudizio del Comune di Santena avanti il Tribunale di Torino in qualità di parte offesa nel procedimento penale n. 16937/11 RGNR a carico del sig. Benedetto Nicotra in conseguenza dell’intervenuto risarcimento del danno.
3. Di dare atto che la somma di € 10.000,00 versata dal sig. Benedetto Nicotra a favore del Comune a titolo di risarcimento del danno all’immagine o danno da perdita di immagine pubblica è stata quantificata utilizzando i principi delineati dalla Sentenza della Corte dei Conti Sez. III centr. app., n. 228 del 14.03.2012 e viene introitata a titolo provvisionale in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 25.02.2010, n. 4549, ferme restando diverse future determinazioni da parte della Corte dei Conti.
4. Di autorizzare il Servizio Finanziario all’incasso delle somme versate dal sig. Nicotra, come in premessa indicate.
5. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Avv. Macchia ed alla Corte dei Conti Sez. Piemonte, unitamente alla sentenza di patteggiamento relativa al procedimento penale di cui in premessa, per quanto di competenza.
6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il sottoscritto Dott. Alberto Cane – Segretario Generale.
7. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Proponente: Il Sindaco Ugo Baldi
Redattore: Il Segretario Generale Alberto Cane
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000, sulla proposta che precede viene espresso il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Generale: f.to Alberto Cane
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;
Acquisito su tale proposta il solo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
IL SINDACO: Ugo Baldi
L’ASSESSORE ANZIANO: Roberto Ghio
IL SEGRETARIO GENERALE: Alberto Cane
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Fonte: verbale di deliberazione della Giunta comunale, numero 62, del 30 maggio 2012.
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