Santena – 23 settembre 2012 – In vista del consiglio comunale di sabato prossimo, il Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it ha presentato tre mozioni, protocollate venerdì 21 settembre. Con la prima chiede che l’area della Masseria torni a essere dichiarata agricola; con una seconda mozione si chiede l’istituzione del registro comunale per il testamento biologico; infine con la terza mozione si propone il certificato di famiglia anagrafica basato su vincolo affettivo. Di seguito, il testo delle tre mozioni.
PRIMA MOZIONE
Santena 20/09/2012
Egregia Signora
Lidia Pollone
Presidente del Consiglio Comunale di Santena
p.c. Egregio Signor
Ugo Baldi Sindaco di Santena
p.c. al Consiglio Comunale
MOZIONE
OGGETTO: Ritorno zona HP del P.R.G. ad agricola.
In riferimento,
all’adozione della bozza di convenzione tra il Comune di Santena e la S.I.A.S. (Societè d’Investissement dans les Activités de Santé) con delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 19 dicembre 1996;
Ricordando che
nella medesima convenzione erano stati stabiliti i termini per la realizzazione dell’opera, scaduti da 10 anni;
Facendo presente che
nelle clausole della convenzione art. 12 alla lettera c si stabiliva che “ La mancata esecuzione degli interventi (completamento parte ospedaliera) provocherà l’effetto stabilito dall’ultimo cpv. art. 15 bis del P.R.G. nel senso che l’area tornerà alla destinazione agricola, rientrando nel regime normativo previsto per le zone E del P.R.G. vigente”;
Considerato che
con protocollo 13366 del 29-10-2001 era già stato richiesto il ritorno a zona agricola della zona Hp nelle osservazioni al nuovo P.R.G.C.;
PRESO ATTO
che la Variante Generale D.G.R. 33 del 2005 ha mantenuto l’area per una possibile struttura sanitaria-ospedaliera; i limiti di abitabilità e di sfruttamento del territorio sono più che soddisfatti con l’adozione dell’ultimo P.R.G.C. del 2005;
Essendo che
notoriamente l’area in questione è bacino per le esondazioni del Banna ed esistono dei pozzi di captazione per l’acqua potabile e che nel frattempo, sono scaduti i termini plausibili per la realizzazione di opere nell’area;
Si chiede
all’Amministrazione Comunale di adottare la variante di piano per il ritorno a zona agricola dell’area H.P.
I consiglieri comunali
Alessandro Caparelli
Daniele Franco
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SECONDA MOZIONE
Santena, 20/09/ 2012
Egregia Signora
Pollone Lidia
Presidente del Consiglio Comunale di Santena
e, p.c Egregio Signor
Baldi Ugo
Sindaco di Santena
e
Il Consiglio Comunale
MOZIONE
OGGETTO :
Istituzione del registro comunale per il Testamento Biologico
Premesso che:
-con l’ espressione “testamento biologico” (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposti in caso di malattie, traumi cerebrali che possano determinare una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, (in caso in cui la medesima diventi incapace) il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
-La “dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” (con la denominazione di “Living will) è stata introdotta per legge negli Stai Uniti nel 1991 e in molti altri paesi europei dell’Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
-In Italia l’ articolo 32 della Costituzione stabilisce che: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se no per disposizione di legge” e che la “ legge non può in nessun caso violare i limiti imposti nel rispetto della persona umana, inoltre l’ articolo 13 della Costituzione afferma che: “ la libertà è inviolabile ”
Considerato che:
anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile come attestato anche dalla Magistratura di merito e di legittimità, redigere un testamento biologico,
Si propone
l’istituzione del Registro comunale dei testamenti biologici.
Le iscrizioni nel Registro, che potranno valere per le finalità e negli ambiti stabiliti dalla legge, avverranno con una dichiarazione dell’individuo, rilasciata individualmente dalla persona con firma autenticata a norma di legge che, consegnando copia attesti l’esistenza delle dichiarazioni, rese pure a norma di legge, relative alla propria volontà. Tale documento potrà essere modificato liberamente dal cittadino in qualsiasi momento.
Si propone inoltre che:
accanto alla suddetta dichiarazione, possano essere inserite le proprie disposizioni in relazione alle altre volontà di fine vita ( la cosiddetta Carta di Volontà ), quali ad esempio:
– la donazione degli organi, la donazione del proprio corpo alla scienza
– le disposizioni in materia di funerale (religioso o civile)
– l’assistenza morale (religiosa o laica) nella fase terminale di vita
– la cremazione e la dispersione delle ceneri
– il desiderio di essere lasciati morire nella propria abitazione.
I consiglieri comunali
Daniele Franco
Alessandro Caparelli
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TERZA MOZIONE
Santena 20/09/2012
Egregia Signora
Pollone Lidia
Presidente del Consiglio Comunale di Santena
e, p.c Egregio Signor
Baldi Ugo
Sindaco di Santena
e
Il Consiglio Comunale
MOZIONE
OGGETTO: Certificato di famiglia anagrafica basato su vincolo affettivo
Premesso che:
la convivenza è un fenomeno sociale ormai di massa e le unioni civili in tutti i paesi contano almeno due milioni di coppie che convivono, (senza contare le unioni di gay lesbiche ecc…. ) che il fenomeno delle “unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita da Costituzione all’art. 29 posto che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali ( previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;
Si propone:
di estendere i diritti civili e sociali di cui l’ art. 2 e 3 della Costituzione che citano :
-“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’ adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
-“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Si richiede :
pertanto la tutela della famiglia senza intaccare l’ art. 29 della Costituzione che cita: “ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”
Considerato
che attualmente sono molto numerose le città italiane che si sono dotate di un registro anagrafico delle unioni civili;
Rilevato che :
il Comune possa operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l’ integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolari riferimento alle persone anziane;
Si propone
il certificato di famiglia anagrafica basato su vincolo affettivo, inteso come assistenza morale e materiale per eliminare le discriminazioni e le disparità fra le coppie unite dal vincolo di matrimonio e le coppie di fatto;
Propone inoltre al Sindaco ed alla Giunta
1) per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, di istituire il registro comunale delle unioni civili presso un apposito ufficio comunale, individuato dalla Giunta Comunale, con apposito atto;
2) di tutelare nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità dell’unione civile e promuoverne il pubblico rispetto;
3) di assicurare, nell’ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie unite civilmente l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate e assimilate;
4) di adottare tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini;
5) di dare atto che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di
stato civile e che viene tenuto conto dell’Amministrazione Comunale nel rispetto della legge 675/96;
6) di fissare i seguenti criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nel regolare la tenuta del Registro
a) l’iscrizione nello stesso può essere richiesta da :
1. due persone maggiorenni, non legate da vincoli del matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi coabitanti da almeno un anno ed avente dimore abituale nel Comune di Santena;
2. due persone maggiorenni coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Santena;
b) le iscrizioni del registro avvengono solamente sulla base di una domanda regolarmente presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati nei numeri 1) o 2) lettera a) ;
c) il venir meno della situazione di coabitazione o di dimora abituale nel Comune di Santena e della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione dal registro, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o entrambe le persone interessate previa verifica da parte dell’ufficio competente;
d) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l’Ufficio Comunale competente attesta l’iscrizione del registro.
7) di impegnare il Presidente della Commissione competente, a convocare entro 4 settimane dall’approvazione della presente, la relativa commissione per avviare le procedure per la realizzazione di un regolamento sul funzionamento del registro comunale delle unioni civili.
I consiglieri comunali
Daniele Franco
Alessandro Caparelli
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