Santena – 16 agosto 2013 – Nei giorni scorsi il comune ha notificato a Rocco Capomolla, proprietario della costruzione abusiva di via Trinità 67, il decreto di sopralluogo, previsto per fine ottobre-inizio novembre 2013, per verificare se l’autore dell’abuso edilizio ha ottemperato o meno all’ordinanza di demolizione. In caso contrario il comune provvederà ad acquisire l’area relativa alla costruzione.
Nel 2007 il comune ha accertato che il signor Rocco Capomolla ha edificato abusivamente e quindi ha ordinato al ricorrente di procedere alla demolizione dell’immobile abusivo, pena la demolizione d’ufficio e l’acquisizione al patrimonio comunale del terreno. Capomolla ha depositato ricorso al Tar sostenendo che non si trattava di una edificazione, ma di una semplice ristrutturazione, vista la preesistenza di un rustico: la ristrutturazione di un corpo edilizio esistente è sempre e ovunque consentita.
Il comune si è costituito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’edificazione per la duplice ragione che non era provata la preesistenza di un fabbricato antecedente al 1967 – anno di entrata in vigore della legge che ha imposto la licenza edilizia – e, in ogni caso, il sig. Capomolla aveva realizzato un nuovo organismo edilizio. Il Tar Piemonte in sede cautelare ha respinto la richiesta di sospensione, rinviando ad altra udienza l’esame della richiesta di annullamento del provvedimento. Il sig. Capomolla ha deciso allora di presentare istanza di sanatoria che il comune ha ovviamente rigettato con provvedimento, in quanto l’edificazione abusiva, essendo stata realizzata in fascia di rispetto cimiteriale, non è sanabile e ha riordinato la demolizione dell’immobile. Il diniego alla sanatoria è stato impugnato da Capomolla con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato, su parere conforme del Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso accertando definitivamente che l’immobile è abusivo.
In uno degli ultimi consigli comunali, il sindaco Ugo Baldi, rispondendo a una interpellanza del Movimento 5 Stelle, su questa vicenda, aveva spiegato: «Dinanzi ad un immobile edificato abusivamente e non sanabile il Comune ha due strade percorribili. Procede alla demolizione d’ufficio e poi agisce – se ci riesce… – per il recupero delle spese di demolizione oppure prima acquisisce al suo patrimonio l’area abusiva e poi il consiglio comunale decide se conservare l’immobile per destinarlo a finalità di pubblico interesse o demolirlo comunque. Noi abbiamo percorso la seconda strada per due ragioni. La prima per non spendere circa 40 mila euro per la demolizione che non avremmo mai recuperato dal trasgressore e poi perché effettivamente l’immobile con le opportune cautele e buone motivazioni – ad esempio come ricovero attrezzature cimiteriali, lapidi o magazzino – può legittimamente essere conservato al patrimonio pubblico. E’ stato quindi adottato il provvedimento di acquisizione al patrimonio, preceduto dal frazionamento dell’area da acquisire».
«Questo provvedimento è stato impugnato al Tar da Capomolla con esito a lui favorevole di annullamento – ha spiegato Ugo Baldi –. Nella sentenza il TAR ha ricostruito la vicenda, ha ribadito che l’immobile è abusivo, ma ha detto che il Comune è incorso in un vizio procedurale – violazione della legge 241 del 1990 – poiché sostanzialmente Capomolla doveva partecipare al procedimento fin dal frazionamento, per fare osservazioni circa i criteri di individuazione dell’area da confiscare, che è superiore al sedime edificato. Il Tar, di fatto, ha voluto rimettere Capomolla in condizione di non perdere il terreno, se procede autonomamente alla demolizione; questo in base al principio del minor sacrificio per il cittadino».
Il Comune ha riavviato il procedimento di acquisizione al patrimonio – confisca – facendo partecipare Capomolla al procedimento con comunicazione di avvio, osservazioni sue e determinazioni conclusive. Dopo avere riavviato il provvedimento acquisitivo il comune ha notificato a Rocco Capomolla il decreto di sopralluogo che servirà a capire se ha ottemperato o meno all’ordine di demolizione della costruzione abusiva. Se il fabbricato non sará stato demolito il comune procederà ad acquisirlo al patrimonio comunale.
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