Santena, ordinanza del sindaco che limita l’orario delle macchinette mangiasoldi

Santena – 28 novembre 2016 – Con una ordinanza il sindaco Ugo Baldi ha limitato l’orario di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro. In città le macchinette mangiasoldi presenti nei diversi esercizi commerciali potranno funzionare dalle ore 14 alle 18 e dalle 20 a mezzanotte.

stopslotNell’ordinanza, datata 28 novembre, il sindaco Ugo Baldi ricorda che «La patologia derivante dai giochi d’azzardo, ovvero l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o a fare scommesse, comunemente chiamata ludopatia, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali e può portare al disfacimento dei rapporti familiari e sociali e alla compromissione della posizione sociale  e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi e alimentare il fenomeno dell’usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana».

Il sindaco ricorda che «La sindrome da gioco d’azzardo è ormai qualificata dall’organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale e una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomo clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento». Nell’ordinanza si precisa: «sul territorio comunale risultano installate diverse macchinette da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciale e nei circoli privati» e si aggiunge che si disciplina l’orario di funzionamento degli apparecchi d’intrattenimento «con lo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali». Ancora il sindaco aggiunge: «Dalle indagini del Dipartimento delle dipendenze relative alle Asl del torinese risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d’azzardo. I giocatori patologici in carico ai Servizi per le dipendenze dell’Asl To5 nel 2015 erano 72, numero in aumento rispetto agli anni precedenti».

Il sindaco Ugo Baldi spiega che con l’ordinanza «si adotta un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici, semi automatici ed elettronico per il gioco d’azzardo lecito». Con l’ordinanza si interviene «Per ridurre ulteriormente il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi di intrattenimento, con l’obiettivo di impedirne l’accesso indiscriminato e di arginarne la disponibilità senza limiti delle occasioni di gioco, in particolare nella fascia oraria notturne in cui maggiormente si verificano fenomeni di devianza sociale».

L’ordinanza intende altresì «Disincentivare l’ingresso dei più giovani nelle sale gioco, nelle videolottery, nei bar e negli altri esercizi pubblici e commerciali dotati di apparecchi, dove il gioco dovrebbe rappresentare solo un’offerta marginale tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso anche altri soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e dalla dipendenza psicologica che esso è in grado di creare».

Oltre a disporre i limiti di orario il documento del sindaco prevede «L’obbligo di esposizione in luogo ben visibile al pubblico di un cartello di dimensioni e caratteri adeguati alla facile leggibilità, contenente formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché delle altre prescrizioni previste dalla legge. L’obbligo di esposizione all’interno del locale di un cartello indicante gli orari di funzionamento degli apparecchi nei limiti stabiliti e consentiti dall’ordinanza. L’obbligo di esporre il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 degli apparecchi di intrattenimento e svago».

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Fonte: Città di Santena, ordinanza numero 29, del 28 novembre 2016, con oggetto: Orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex articoli 86 e 88 del Tulps, Rd 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, Articolo 6, legge regionale 2 maggio 2016, numero 9 e altre disposizioni.

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Scarica l’ordinanza: ordinanza_ludopatia_29_2016

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