Santena, le minoranze mettono sotto accusa l’assessore Ezio Gaude e ritengono possa configurarsi un conflitto di interessi

SANTENA – 22 agosto 2009 – I tre gruppi di minoranza presenti in consiglio, in base all’articolo 78 del testo unico degli enti locali, ritengono che possa configurarsi un conflitto di interessi determinato dall’attività professionale privata svolta dall’assessore Ezio Gaude. Di seguito le tesi dei tre capigruppo presenti in consiglio e una risoluzione in merito del Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del ministero dell’Interno.

2009ago22 capigruppo minoranze

“I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”: recita così il comma tre dell’articolo 78 – Doveri e condizione giuridica – del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Basandosi su questo testo i tre gruppi di minoranza presenti in consiglio comunale muovono una serie di critiche a Ezio Gaude, assessore con delega a Infrastrutture pubbliche: lavori pubblici, arredo urbano, servizi cimiteriali, progetti d’area. Secondo le opposizioni i rapporti esistenti tra l’architetto Gaude e le imprese in qualche misura riconducibili anche al padre Vincenzo Gaude contrasterebbero con il dettato del comma 1) dell’articolo 78 che recita: “Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori … e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni”.

Bruno Ferragatta, capogruppo in consiglio per l’Unione Centrosinistra, riassume così le prossime mosse dei gruppi di minoranza: «In merito a questa vicenda chiederemo chiarimenti all’assessore Ezio Gaude e cercheremo di verificare gli atti amministrativi alla ricerca di eventuali storture dovute a commistioni tra cariche di governo locali e interessi privati».

Domenico Galizio, capogruppo in consiglio di Insieme per Santena, spiega: «Premetto che nessuno intende negare a professionisti e a imprenditori l’esercizio della professione o dell’attività di impresa; il caso che riguarda l’assessore Ezio Gaude è chiaro e il conflitto rispetto alla norma è evidente. Un cittadino eletto in consiglio, se chiamato a ricoprire l’incarico di assessore dovrebbe optare per una delega che non abbia relazione con la propria attività professionale». Il capogruppo di Insieme per Santena aggiunge: «Mi rendo perfettamente conto che, al giorno d’oggi, nessuno sembra dare peso a questo tipo di conflitti: dai massimi livelli del governo nazionale, fino all’assessore in questione, le regole che normano l’esercizio democratico vengono semplicemente ignorate. Noi diciamo una cosa diversa: l’articolo 78 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali va rispettato. Chi ha scritto tale articolo era pienamente ispirato. Un assessore e prima ancora il sindaco che guida questa Giunta, non può fare finta di niente. In consiglio chiederemo semplicemente il rispetto della norma».

Roberto Ansaldi, capogruppo in consiglio dell’Unione dei Moderati-Udc, aggiunge: «Una risoluzione, del 23 gennaio scorso, del ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, secondo noi, risponde proprio in merito al conflitto di interessi determinato dall’attività professionale privata svolta da un assessore. La maggioranza guidata dal sindaco Benny Nicotra dovrebbe leggere questa risoluzione e trarne le dovute conclusioni. Nel prossimo consiglio comunale chiederemo chiarimenti sulla situazione dell’assessore. Inoltre verificheremo l’eventuale presenza di casi di conflitto di interessi o di situazioni che possano prestarsi a impugnazione per vizi di legittimità degli atti della Giunta come del Consiglio».

L’assessore Ezio Gaude, interpellato sulla vicenda, risponde così: «Per il momento non intendo rilasciare commenti in merito». Molto probabilmente per saperne di più occorrerà attendere il prossimo consiglio comunale.

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Di seguito la Risoluzione 23 gennaio 2009, Class. n. 15900/TU/00/78, Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriale. Art.78, comma 3, del D.Lgs n.267/2000. Quesito. Conflitto di interessi determinato dall’attività professionale privata svolta dall’Assessore all’Urbanistica. Il testo è reperibile nella Newsletter n. 84 del 2 giugno 2009 recante informazione sulle novità legislative di interesse per i Comuni, a cura della Provincia di Torino, servizio Decentramento e assistenza amministrativa ai piccoli Comuni

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Risoluzione 23 gennaio 2009, Class. n. 15900/TU/00/78, Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale Art.78, comma 3, del D.Lgs n.267/2000.

Quesito. Conflitto di interessi determinato dall’attività professionale privata svolta dall’Assessore all’Urbanistica Si fa riferimento alla nota del 3 novembre 2008, con la quale codesta Prefettura ha rappresentato che i Consiglieri di minoranza del Comune di …..…. hanno chiesto di sapere se vi sia un conflitto di interessi determinato dall’attività professionale privata svolta dall’assessore all’Urbanistica di quel Comune, in quanto tale attività integrerebbe la fattispecie prevista dall’art.78, comma 3, del D.Lgs n.267/2000.

Nel caso specifico risultano presentate , presso l’Ufficio tecnico comunale, pratiche edilizie che, sebbene non direttamente sottoscritte dall’Assessore, sarebbero riconducibili alla attività professionale del medesimo poiché redatte su carta intestata dello studio tecnico associato in cui compare il nome dell’amministratore. Si osserva in proposito che l’art.78 del T.U.O.E.L. ha inteso disciplinare l’attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici, nell’ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l’ente territoriale, ma in caso di inosservanza non ha inteso far decadere gli amministratori dalla carica elettiva ricoperta.

Il citato articolo ha per obiettivo la garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale. Destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che, nei campi dell’edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell’urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali).

Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali. Invero, la norma non prevede, neanche in modo indiretto, che l’inosservanza del divieto di astensione incide negativamente sulla carica ricoperta. Per completezza si rappresenta che sull’argomento, la Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n. 270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.

Ciò premesso occorre evidenziare che, nel caso in esame, non rileva che la sede dell’attività professionale dell’Assessore sia fuori del territorio comunale, invece, rileva che le pratiche edilizie presentate all’ufficio tecnico riguardino il territorio in cui l’amministratore esercita il proprio mandato. Infine, la mancata sottoscrizione da parte dell’assessore delle dette pratiche, nella sua qualità di libero professionista, non solleva il medesimo da quella personale responsabilità politica e deontologica cui deve essere sempre improntato il proprio comportamento; infatti le pratiche edilizie, poichè redatte su carta intestata dello studio associato sulla quale compare anche il nome dell’amministratore, sono comunque riconducibili al medesimo. Nel caso prospettato, quest’ufficio ritiene che l’assessore non abbia, per i motivi sopradescritti, osservato la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art.78 del T.U.O.E.L., e tale comportamento potrebbe esporre il Comune ad una eventuale impugnazione per vizi di legittimità dell’atto , concernente le pratiche edilizie in argomento, adottato dall’assessore all’urbanistica.