SANTENA – 23 ottobre 2008 – Silvana Cirvilleri, giudice del Tribunale ordinario di Torino, Sezione del Lavoro, il 20 ottobre 2008 ha dichiarato l’antisindacalità della condotta dell’Ages spa consistita nell’omesso versamento alla Filcem Cgil dei contributi sindacali trattenuti ai propri iscritti. Per la Filcem Cgil all’udienza era presente l’avvocato Ingegneri; per l’Ages spa non si è presentato nessuno.
Nel verbale dell’udienza si legge che “La Filcem Cgil, ha chiesto l’accertamento dell’antisindacalità ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori della condotta posta in essere da Ages spa, consistita nell’omesso versamento dei contributi sindacali trattenuti ai propri iscritti dal 2006” e si ricorda che “la società convenuta rimaneva contumace”.
Il verbale prosegue così: “L’articolo 66 del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori Gomma plastica (Industria) prevede che «(…) L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali sulla retribuzione dei lavoratori che ne facciano richiesta mediante delega individuale, debitamente sottoscritta dal lavoratore interessato e valida fino a revoca. La delega dovrà contenere l’indicazione precisa dell’ammontare in percentuale sul minimo tabellare e sull’indennità di contingenza del contributo che l’azienda stessa è autorizzata a trattenere e della Organizzazione sindacale cui l’azienda dovrà versarlo. L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato. Le trattenute ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente. (…)»”.
Il verbale prosegue: “La condotta posta in essere dall’Ages spa, avente natura omissiva, integrava la violazione della citata norma contrattuale ostacolava l’esercizio dell’attività sindacale della Filcem Cgil, in quanto pregiudicava l’acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività; la condotta del datore del lavoro lede oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla sussistenza di uno specifico intento lesivo”.
Sempre il verbale aggiunge: “Lo strumento più idoneo per la rimozione degli effetti del comportamento lesivo appare la condanna dell’Ages spa all’immediato pagamento delle somme trattenute agli iscritti (…) secondo le modalità di calcolo stabilite dalla delega”.
Il verbale dell’udienza di discussione continua: “la Filcem Cgil sembra affermare che l’omesso versamento dei contributi sindacali integri altresì il reato di appropriazione indebita. In fattispecie analoga – mancato versamento alla Cassa edile delle somme trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente per ferie, gratifiche natalizie e festività –, la Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza numero 1327 del 27 ottobre 2004, ha affermato che in tutte le fattispecie contraddistinte dalla comune caratteristica dell’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la retribuzione al netto di ritenute a vario titolo effettuate (per debito di imposta, per contributi previdenziali, in forza di accodi economici o di contratti collettivi), difetta in requisito della altruità del denaro o della cosa mobile richiesto dall’articolo 646 Codice Penale, poiché la somma trattenuta rimane sempre nella esclusiva disponibilità e nel patrimonio del “possessore”, confusa con tutti gli altri diritti e beni che lo compongono – «(…) Il lavoratore, di conseguenza, non acquista alla scadenza la proprietà delle somme trattenute, ed il datore di lavoro non perde la “proprietà” di tali somme, ma ha soltanto l’obbligo, analogamente a quanto avviene per il sostituto d’imposta, di versarle alla Cassa edile ed agli Enti di Previdenza nella misura ed alle scadenze previste dalle singole disposizioni. (…)».
Infine il verbale arriva alle conclusioni, dichiarando “l’antisindacalità della condotta posta in essere da Ages spa, consistita nell’omesso versamento alla Filcem Cgil dei contributi sindacali trattenuti ai propri iscritti” e ordina all’Ages spa “la cessazione del comportamento illegittimo e per l’effetto la condanna l’immediato pagamento in favore della Filcem Cgil la somma di euro 18.348,81, oltre agli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo”. L’Ages spa è stata inoltre condannata “al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00, oltre Iva e Cpa”.
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