Santena, 500 euro di multa per chi contatta le prostitute

SANTENA – 18 novembre 2009 – 500 euro di multa ai cittadini che contattano le prostitute sulle vie santenesi. Questo prevede l’ordinanza numero 61 preparata dal sindaco Benny Nicotra nel luglio scorso e che la scorsa settimana ha avuto il via libera dal Prefetto di Torino. Sempre l’ordinanza vieta inoltre di concordare prestazioni sessuali sulla pubblica via. Da ultimo sono vietati atteggiamenti che manifestino inequivocabilmente l’intenzione di adescare o esercitare la prostituzione. Di seguito il testo dell’ordinanza.

Ordinanza prostituzione

Ordinanza numero 61/2009

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della prostituzione su strada non si era mai verificato sul territorio del Comune di Santena;

Poiché attualmente vi sono alcune ragazze di varie nazionalità che esercitano sul territorio l’attività di prostituzione e questo crea  – nei cittadini santenesi e nelle persone che si trovano a transitare sul nostro territorio – un importante senso di insicurezza;

Valutati gli effetti – non solo di insicurezza da parte della popolazione – che si trova a convivere con il fenomeno del degrado sociale della prostituzione, ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile che con il loro atteggiamento offendono la pubblica decenza, mostrandosi in abiti succinti;

Sentite le segnalazioni verbali del Comando di polizia municipale e della locale Stazione carabinieri evidenzianti la presenza di prostitute nel territorio comunale su alcune aree adiacenti alle strade comunali;

Valutate inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull’incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti rallentano per vedere queste ragazze ferme ai bordi o sulle piazzole a margine carreggiata o di chi è alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami al codice della strada rimane sotto i limiti di tollerabilità;

Ravvisata la necessità di agire con un provvedimento idoneo a tutelare gli interessi della collettività;

Visto l’articolo 54 del decreto legislativo 267/2000;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008;

Vista la legge 125/2008;

Visto l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, numero 689 come modificato dall’articolo 6 Bis della legge 24 luglio 2008, numero 125 di conversione del decreto legislativo 23 giugno 2008, numero 92;

Lette la sentenza 22 dicembre 2008, numero 12222 del Tar Lazio – Roma, Sezione II e l’ordinanza numero 22 dell’8 gennaio 2009 del Tar veneto, 3a Sezione;

ORDINA

1. In tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle aree periferiche e lungo le principali strade che conducono al centro città, è vietato a chiunque sulla pubblica via contattare soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità consistente in prestazioni sessuali;

2. è vietato concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via;

3. è vietato assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti che manifestano inequivocabilmente l’intenzione di adescare o esercitare l’attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici;

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanza comunali dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento della predetta somma.

A norma della legge 241/90 il responsabile del presente provvedimento è il sig. Gianfranco Alutto, Comandante la Polizia municipale.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione presso l’albo pretorio, previa trasmissione al Prefetto di Torino e successivamente al Questore di Torino, nonché al Comando compagna carabinieri di Chieri e alla stazione carabinieri di Santena.

Le eventuali violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate secondo le norme vigenti. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e glia genti e ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 e in applicazione della legge 1034/71 è ammesso il ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ovvero, entro centoventi giorni al Presidente della repubblica.

Santena, lì 9 luglio 2009

Il sindaco
Benedetto Nicotra

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