Covid, Asl To5, sanzioni in arrivo per chi non è vaccinato

SANTENA – 9 aprile 2022 – In questi giorni i cittadini dell’Asl to5 che non si sono sottoposti all’obbligo vaccinale anti-Covid19, stanno ricevendo o riceveranno, dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione, la “comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” per inadempienza dell’obbligo vaccinale.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 4–sexies, comma 4, del decreto legge 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021), i cittadini hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per trasmettere eventuali certificati relativi al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, alla Asl competente per territorio di residenza.

Si ricorda che entro il medesimo termine di dieci giorni, i cittadini interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/, l’avvenuta presentazione della documentazione alla Asl di competenza.

Di seguito gli indirizzi di Asl TO5 dove far pervenire/inoltrare la documentazione:
-tramite Pec all’indirizzo: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it
-tramite raccomandata (farà fede il timbro postale) inviando la documentazione a Ufficio Protocollo Asl TO5, Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri
-consegnando la documentazione direttamente al Protocollo ASL TO5, Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO). L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30
-tramite e-mail  covid@aslto5.piemonte.it

Nella documentazione da trasmettere deve essere compresa copia di:
-avviso-comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvio del procedimento sanzionatorio;
-prova della data di ricezione (busta con data di ricezione) della notifica della comunicazione ricevuta;
-documento di riconoscimento del soggetto interessato dall’avviso;
-eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;
-eventuale altra documentazione sanitaria ritenuta utile.

Un team medico valuterà quanto pervenuto e fornirà una risposta nei tempi di legge. 

Si ricorda che i destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle categorie soggette ad obbligo vaccinale anti-covid19 e che:
-alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
-a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
-a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la “dose booster” (richiamo) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

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FONTE nota ufficio stampa Asl To5