Santena, divieto di sosta davanti alla Pegaso e transito vietato in strada Quaglia

SANTENA – 19 marzo 2010 – Il sindaco Benny Nicotra, con una ordinanza, emessa oggi, ha regolamentato la viabilità nell’area interessata dall’incendio tutt’ora in corso presso la ditta Pegaso srl, sita in via Asti 46. Il provvedimento dispone che, fino al termine dei lavori di spegnimento dell’incendio, vige il divieto di sosta in via Asti, dal numero civico 40 al 48 e, inoltre, è vietato il traffico nella strada Quaglia. Di seguito il testo del provvedimento.

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Città di Santena

Ordinanza 18/2010-DR

IL SINDACO

Constatata la necessità  di regolamentare la viabilità nell’area interessata dall’incendio tutt’ora in corso presso la ditta Pegaso srl, sita in via Asti 46;

Accertato che si rende necessario, al fine di rendere più fluida l’operazione dei soccorritori, vietare la sosta nella strada di servizio adiacente l’area interessata dagli eventi menzionati;

Appurata la necessità di garantire la sicurezza degli utenti della strada;

Visto l’articolo 7, 1° comma, lettera “a” del vigente Codice della Strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

ORDINA

Che dalle ore 8 del 19 marzo 2010 e fino al termine dei lavori di spegnimento dell’incendio indicato in premessa venga istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, nella via Asti, dal numero civico 40  al numero civico 48, e che venga vietato il transito veicolare nella strada Quaglia.

Da tali disposizioni sono esonerati i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla lavorazione dei materiali di rifiuto conseguenti l’incendio.

A norma della legge 241  del 1990 il responsabile del presente provvedimento è il signor Alutto Gianfranco, Comandante la Polizia municipale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 e, in applicazione della legge 1034 del 1971, è ammesso il ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tar – Tribunale amministrativo regionale – del Piemonte.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione presso l’Albo Pretorio.

Le eventuali violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate secondo le norme vigenti.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale e gli agenti indicati dall’articolo 12 del vigente Codice della Strada, emanato con decreto legislativo 285 del 1992 e dall’articolo 22 del Regolamento di esecuzione del predetto codice approvato con Dpr 16 dicembre 1992, numero 495, e gli altri agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Santena, lì 19 marzo 2010

Il sindaco
Benedetto Nicotra

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